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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 17, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 24/2002 in materia di gestione dei rifiuti, non riscontrando alcuna violazione del principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Il Comune di Saluzzo aveva promosso un giudizio contro la Provincia di Cuneo contestando la norma regionale piemontese che obbligava i Comuni a gestire i rifiuti urbani in forma associata attraverso consorzi di bacino obbligatori. Il Tribunale di Cuneo aveva sollevato questione di legittimità per asserita disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Cuneo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: la normativa regionale trattava situazioni tra loro omogenee e la scelta di gestire i rifiuti in forma associata attraverso consorzi obbligatori non violava il principio di uguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale.
Il principio
La scelta del legislatore regionale di imporre la gestione associata dei rifiuti urbani tramite consorzi obbligatori non viola l’art. 3 Cost. quando disciplina situazioni omogenee in modo uniforme, esprimendo una legittima scelta organizzativa nell’ambito delle competenze regionali.
Domande e risposte
Cosa sono i consorzi di bacino per i rifiuti?
Sono organismi associativi obbligatori tra Comuni appartenenti allo stesso bacino territoriale, istituiti per organizzare e gestire in forma collettiva i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Il Comune può contestare l’obbligo consorziale?
Può farlo in sede giudiziaria, ma la Corte ha chiarito che la scelta regionale di imporre la forma associata è legittima e non viola il principio di uguaglianza tra enti locali in situazioni analoghe.
Qual è la competenza regionale in materia di rifiuti?
Le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia ambientale e possono disciplinare la gestione dei rifiuti, inclusa l’organizzazione dei servizi a livello locale, nel rispetto dei principî fondamentali statali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina di situazioni omogenee
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.