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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha restituito gli atti ai giudici a quibus in quanto, dopo le ordinanze di rimessione, era intervenuta la sentenza n. 26/2007 che aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 593 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nel frattempo modificato.

Di cosa si tratta

Numerose Corti d’appello e la Corte militare d’appello avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui vietava al pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La norma limitava il potere impugnatorio della pubblica accusa.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e artt. 1 e 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 (commi 2, 6 e 7) e 112 della Costituzione. Rimettenti: Corti d’appello di Roma, Torino, Trento, Milano, Brescia, Palermo e Corte militare d’appello di Verona.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, rilevando che la propria sentenza n. 26 del 2007 aveva già inciso sulla norma impugnata, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza da parte dei giudici a quibus.

Il principio

Quando, dopo le ordinanze di rimessione, sopravviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo oggetto della questione, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino rilevanza e non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Che cos’è la legge Pecorella?

La legge n. 46/2006, nota come “legge Pecorella”, aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento nel processo penale.

Perché gli atti sono stati restituiti?

La Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità parziale della norma con sentenza n. 26/2007: i giudici rimettenti dovevano quindi rivalutare se la questione restasse rilevante alla luce della nuova disciplina.

Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

Il giudice rimettente deve verificare se la questione rimanga rilevante nel giudizio a quo; se sì, può sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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