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La Corte Costituzionale ha restituito gli atti ai giudici a quibus in quanto, dopo le ordinanze di rimessione, era intervenuta la sentenza n. 26/2007 che aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 593 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nel frattempo modificato.
Di cosa si tratta
Numerose Corti d’appello e la Corte militare d’appello avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui vietava al pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La norma limitava il potere impugnatorio della pubblica accusa.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e artt. 1 e 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 (commi 2, 6 e 7) e 112 della Costituzione. Rimettenti: Corti d’appello di Roma, Torino, Trento, Milano, Brescia, Palermo e Corte militare d’appello di Verona.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, rilevando che la propria sentenza n. 26 del 2007 aveva già inciso sulla norma impugnata, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza da parte dei giudici a quibus.
Il principio
Quando, dopo le ordinanze di rimessione, sopravviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo oggetto della questione, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino rilevanza e non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Che cos’è la legge Pecorella?
La legge n. 46/2006, nota come “legge Pecorella”, aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento nel processo penale.
Perché gli atti sono stati restituiti?
La Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità parziale della norma con sentenza n. 26/2007: i giudici rimettenti dovevano quindi rivalutare se la questione restasse rilevante alla luce della nuova disciplina.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente deve verificare se la questione rimanga rilevante nel giudizio a quo; se sì, può sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e parità delle parti
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e motivazione dei provvedimenti
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