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La Provincia autonoma di Bolzano rinuncia alla parte del ricorso contro la legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 483-492) relativa alle grandi derivazioni idroelettriche; il Governo accetta. La Corte dichiara estinto il processo limitatamente a quella parte, riservando a separate pronunce le restanti questioni.
Di cosa si tratta
La Provincia di Bolzano aveva impugnato diversi commi della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006). Il giudizio davanti alla Corte era stato frazionato: questa ordinanza riguarda solo la parte relativa ai commi 483-492 sull’acqua a scopo idroelettrico, sulla quale la Provincia ha deciso di non proseguire il contenzioso.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, commi 483-492, legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano (r.ric. n. 33/2006). Le restanti questioni sollevate dalla Provincia sono trattate in separate pronunce.
La decisione della Corte
Estinzione del processo limitatamente alle questioni sui commi 483-492. Le altre questioni del medesimo ricorso rimangono pendenti.
Il principio
La rinuncia parziale al ricorso è ammissibile: il giudice può dichiarare l’estinzione solo per la parte rinunciata, mantenendo in vita il giudizio sulle questioni non abbandonate.
Domande e risposte
È possibile rinunciare solo a una parte del ricorso?
Sì: la Corte può dichiarare l’estinzione parziale del processo, decidendo le restanti questioni con separate pronunce.
Cosa prevede la Finanziaria 2006 sui commi 483-492?
Quei commi dettavano norme sulle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, ritenute dalla Provincia di Bolzano lesive delle sue competenze autonome.
Le norme oggetto di rinuncia restano dunque in vigore?
Sì, poiché il giudizio si è estinto senza una pronuncia di incostituzionalità.
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