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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342/2000 riconosceva retroattivamente l’efficacia del comportamento concludente del contribuente ai fini dell’opzione IVA, ma escludeva il rimborso delle imposte già pagate. La Corte dichiara incostituzionale tale esclusione perché crea irragionevolmente un regime differenziato tra chi aveva già pagato e chi non lo aveva fatto.

Di cosa si tratta

L’art. 4 della legge n. 342/2000 disponeva che l’opzione per l’IVA ordinaria potesse desumersi dal comportamento concludente del contribuente tenuto prima del 7 gennaio 1998, con efficacia retroattiva. Tuttavia escludeva espressamente il rimborso delle imposte già versate. La Commissione tributaria regionale della Sardegna riteneva irragionevole tale esclusione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui esclude il rimborso delle imposte sul valore aggiunto già pagate. Parametro: art. 3 della Costituzione (irragionevolezza). Rimettente: Commissione tributaria regionale della Sardegna.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342/2000 nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell’IVA; dichiarata altresì in via consequenziale l’illegittimità nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di IVA (ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953).

Il principio

Una norma interpretativa retroattiva che riconosce l’efficacia di un comportamento tenuto in passato deve coerentemente consentire anche la restituzione delle somme pagate sulla base di una qualificazione giuridica ora superata; escluderla crea una disparità irragionevole tra contribuenti in identica situazione di fatto.

Domande e risposte

Come funzionava l’opzione per il regime IVA ordinario tramite comportamento concludente?

Secondo il d.P.R. n. 442/1997, l’opzione per un regime IVA poteva risultare dai comportamenti concreti del contribuente (come la tenuta delle scritture contabili). La legge n. 342/2000 aveva esteso retroattivamente questa regola ai comportamenti anteriori al 7 gennaio 1998.

Perché l’esclusione del rimborso era irragionevole?

Perché due contribuenti che avevano tenuto lo stesso comportamento concludente si trovavano in posizioni diverse a seconda del solo fatto accidentale di aver già pagato o no l’imposta: chi aveva già pagato non poteva ottenere il rimborso, chi non aveva ancora pagato non doveva versare nulla.

Cosa si intende per incostituzionalità dichiarata «in via consequenziale» ex art. 27 l. n. 87/1953?

La Corte, quando dichiara incostituzionale una norma, può estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse che presentano lo stesso vizio. Nel caso di specie, ha esteso la dichiarazione anche al divieto di restituzione delle soprattasse e delle pene pecuniarie IVA.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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