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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 155-quater, secondo comma, c.c., che fa cessare automaticamente l’assegnazione della casa coniugale in caso di nuove nozze o convivenza. Il Tribunale di Busto Arsizio non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
L’art. 155-quater, secondo comma, del codice civile (introdotto dalla legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso) stabilisce che il diritto all’assegnazione della casa coniugale cessa automaticamente se il coniuge assegnatario instaura una convivenza more uxorio o contrae nuove nozze. Il Tribunale di Busto Arsizio, investito di una domanda di revoca dell’assegnazione in favore del coniuge che aveva intrapreso una convivenza, dubitava della compatibilità di tale automatismo con gli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 155-quater, secondo comma, c.c. Parametri: artt. 2, 3 e 30 della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Busto Arsizio (ordinanza del 25 ottobre 2006, r.o. n. 191/2007). La censura riguardava la mancanza di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice sull’interesse dei figli conviventi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale rimettente non aveva chiarito se l’esito del giudizio principale dipendesse effettivamente dalla norma censurata, né aveva verificato l’applicabilità concreta della disposizione al caso di specie.
Il principio
L’inammissibilità della questione dipende da difetti di motivazione sulla rilevanza: il giudice a quo deve dimostrare che la norma impugnata è concretamente applicabile nel giudizio pendente e che dalla sua eventuale incostituzionalità deriverebbe un esito diverso.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 155-quater c.c. sull’assegnazione della casa?
Attribuisce la casa coniugale al genitore affidatario dei figli; il secondo comma fa cessare automaticamente tale diritto se il beneficiario instaura una convivenza o si risposa.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?
Il Tribunale rimettente non aveva adeguatamente motivato il nesso tra la norma censurata e l’esito del giudizio principale, requisito indispensabile per la rilevanza della questione.
Questa pronuncia chiude definitivamente il dibattito sulla norma?
No: si tratta di una decisione processuale. La Corte non ha esaminato il merito; la questione può essere riproposta da altro giudice con motivazione più puntuale sulla rilevanza.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 30 della Costituzione — Doveri e diritti verso i figli
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