Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La legge n. 46/2006 aveva abolito il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. La Corte dichiara tale limitazione incostituzionale: il PM deve poter appellare le assoluzioni nel rito abbreviato.

Di cosa si tratta

La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva modificato il codice di procedura penale, escludendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, incluse quelle emesse al termine del giudizio abbreviato. La Corte militare di appello di Verona e altri giudici avevano sollevato dubbi di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 2 della legge n. 46/2006 nella parte in cui modifica l’art. 443 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato; art. 10 della stessa legge nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli già proposti. Parametri: artt. 3, 111 (commi 2 e 7) e 112 della Costituzione. Rimettente principale: Corte militare di appello di Verona.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale: (1) dell’art. 2 della l. n. 46/2006 nella parte in cui esclude che il PM possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato; (2) dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui dichiarava inammissibili gli appelli già proposti dal PM contro tali sentenze. La limitazione viola la parità delle parti ex art. 111 Cost. e il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

Il principio

La rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato nel giudizio abbreviato non può comportare la totale soppressione del potere di impugnazione del pubblico ministero quando la pretesa punitiva sia stata interamente disattesa: ciò lede la parità delle parti ex art. 111 Cost. e il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio abbreviato?

È un rito speciale del processo penale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento accettando che il giudice decida allo stato degli atti. In caso di condanna beneficia di una riduzione della pena di un terzo.

Perché la limitazione dell’appello del PM era incostituzionale nel giudizio abbreviato?

Perché nel giudizio abbreviato il PM non aveva alcun potere di opporsi all’accesso al rito speciale da parte dell’imputato. Privarla anche del potere di appellare le assoluzioni significava azzerare completamente le prerogative dell’accusa.

Cosa succedeva agli appelli già pendenti?

La legge n. 46/2006 li dichiarava automaticamente inammissibili. La Corte ha dichiarato incostituzionale anche questa disposizione transitoria, nella parte riferita alle sentenze di proscioglimento da giudizio abbreviato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.