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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Milano chiede se l’art. 276 c.c., nella parte in cui non consente la nomina di un curatore speciale quando il presunto padre e tutti i suoi eredi siano morti, violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la scelta legislativa non è palesemente irragionevole.

Di cosa si tratta

Una figlia naturale riconosciuta cercava di far accertare giudizialmente la paternità di un uomo deceduto, del quale erano morti anche il figlio (erede diretto) e gli eredi degli eredi. Il Tribunale di Milano non poteva procedere per mancanza di soggetti legittimati passivi e chiedeva se si potesse nominare un curatore speciale come avviene per il disconoscimento di paternità.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale per l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale in caso di premorienza sia del presunto padre sia degli eredi. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La diversità di disciplina tra disconoscimento di paternità (che prevede il curatore speciale: art. 247 c.c.) e dichiarazione giudiziale di paternità naturale (che non lo prevede) è giustificata dalla diversità strutturale delle due azioni e dagli effetti successori dell’accertamento di paternità sui terzi. La scelta legislativa non è palesemente irragionevole.

Il principio

La diversità di trattamento tra azione di disconoscimento di paternità e azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale è giustificata dalla diversa struttura e dai diversi effetti dei due istituti. Il legislatore può non estendere il curatore speciale all’azione di accertamento della paternità senza violare la Costituzione.

Domande e risposte

Cosa accade quando muoiono il presunto padre e tutti i suoi eredi prima del giudizio di paternità?

Secondo l’art. 276 c.c. come interpretato dalle Sezioni Unite (n. 21287/2005), l’azione non può essere proposta per mancanza di soggetti legittimati passivi. Questa sentenza conferma che non è incostituzionale non prevedere la nomina di un curatore speciale in tal caso.

Perché per il disconoscimento di paternità è previsto il curatore speciale e non per la dichiarazione giudiziale?

Perché le due azioni sono strutturalmente diverse: il disconoscimento riguarda un rapporto già costituito e non incide su posizioni ereditarie di terzi, mentre la dichiarazione giudiziale di paternità naturale crea ex novo diritti successori che possono pregiudicare terzi.

Le Sezioni Unite avevano suggerito un intervento additivo della Corte: perché non è stato fatto?

La Corte ha ritenuto che la questione non sia a «rima obbligata»: la soluzione non risulta costituzionalmente necessitata, restando nell’alveo della discrezionalità legislativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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