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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla legittimità del tentativo obbligatorio di conciliazione per le cause relative ai masi chiusi in Alto Adige. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio di appello pendente davanti a lui.

Di cosa si tratta

Un giudizio ereditario riguardante un maso chiuso in Alto Adige era giunto in appello presso la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. La norma nazionale (art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000) prevedeva che le domande giudiziali relative all’ordinamento dei masi chiusi dovessero essere precedute da un tentativo obbligatorio di conciliazione. La Corte rimettente dubitava che questa norma statale invadesse la competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi, riservata dall’art. 8, n. 8, del d.P.R. n. 670/1972.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 era censurato dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riferimento all’art. 116 della Costituzione e all’art. 8, n. 8, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La rimettente sosteneva che la competenza della Provincia autonoma di Bolzano sui masi chiusi includesse anche i profili processuali, e che quindi la legge statale non potesse imporre la conciliazione obbligatoria in quella materia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente – giudice di appello – non aveva spiegato se la questione della improponibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione fosse già stata esaminata in primo grado e se fosse stata devoluta in appello. L’omissione di questa motivazione sulla rilevanza rendeva la questione inammissibile, poiché non era chiaro se il tema potesse essere effettivamente deciso nel giudizio pendente.

Il principio

Il giudice di appello che solleva questione di legittimità costituzionale su una norma processuale che potrebbe comportare la dichiarazione di improponibilità della domanda deve motivare non solo la non manifesta infondatezza ma anche la rilevanza, spiegando se tale eccezione era stata già sollevata in primo grado e se era deducibile d’ufficio in secondo grado. L’assenza di questa motivazione determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cos’è un maso chiuso?

È un istituto tipico del diritto agrario altoatesino: un fondo rustico con casa colonica che per legge rimane indiviso e si trasmette integralmente a un unico erede (“assuntore”). Serve a preservare l’integrità delle aziende agricole di montagna. La disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano.

Perché era richiesto il tentativo di conciliazione?

L’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 (legge di semplificazione) aveva esteso ai giudizi sui masi chiusi il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie dalla legge n. 203/1983. L’obiettivo era ridurre il contenzioso giudiziario favorendo la composizione stragiudiziale delle liti ereditarie su questi beni.

La Provincia di Bolzano poteva intervenire nel giudizio davanti alla Corte?

No, in questo caso. La Corte ha allegato all’ordinanza una propria ordinanza con cui aveva dichiarato inammissibile l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano, poiché questa non era parte del giudizio a quo. La Corte può fare eccezione a questa regola solo in casi particolari, che qui non ricorrevano.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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