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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che fissava l’indennità di espropriazione dei suoli edificabili sulla base di un criterio misto (media tra valore di mercato e reddito dominicale), contrastante con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con questa sentenza, la Corte ha affermato per la prima volta che la CEDU costituisce una fonte “sub-costituzionale” interposta: il giudice ordinario non può disapplicarla ma deve sollevare questione di costituzionalità se una legge interna vi contrasta.

Di cosa si tratta

Dal 1992 l’Italia determinava l’indennità di espropriazione dei terreni edificabili con un criterio che produceva importi nettamente inferiori al valore di mercato: la media tra il valore del bene e il reddito dominicale rivalutato, con ulteriore riduzione del 40% in caso di cessione volontaria mancata. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva ripetutamente condannato l’Italia per questo sistema, giudicandolo incompatibile con il diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 359/1992), nella parte in cui determina l’indennità di espropriazione dei suoli edificabili con il criterio della media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, prevedendone l’applicazione anche ai giudizi in corso. Il parametro principale era l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU; in subordine, l’art. 111, primo e secondo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333/1992 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma si poneva in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropriazioni), che riproduceva la disciplina censurata. La Corte ha stabilito il principio fondamentale che la CEDU è fonte interposta: le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, si collocano a un livello sub-costituzionale e possono essere fatte valere attraverso la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

Il principio

La CEDU non è direttamente applicabile come il diritto dell’Unione europea, né è una norma di rango costituzionale: è una fonte interposta sub-costituzionale. Se una legge italiana contrasta con la CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, il giudice ordinario non può semplicemente disapplicarla, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte costituzionale verifica poi se la norma CEDU invocata sia compatibile con la Costituzione italiana.

Domande e risposte

Perché l’indennità di esproprio italiana era considerata troppo bassa?

Il criterio del 1992 applicava la media tra il valore di mercato del bene e il suo reddito dominicale rivalutato (un valore catastale storico), con ulteriore riduzione del 40% se il proprietario non aveva accettato la cessione volontaria. Il risultato era spesso pari a un terzo o meno del valore reale di mercato, il che la Corte EDU giudicava non proporzionato e incompatibile con il diritto di proprietà.

Cosa cambia dopo questa sentenza per i proprietari espropriati?

Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, il criterio del 1992 è stato eliminato dall’ordinamento. Il legislatore è stato costretto a ridefinire i criteri di calcolo dell’indennità, avvicinandoli al valore di mercato del bene espropriato. Chi aveva giudizi in corso poteva beneficiare dei nuovi criteri.

Cosa si intende con “fonte interposta” riferita alla CEDU?

Una fonte interposta è una norma che si “interpone” tra la legge ordinaria e la Costituzione nel giudizio di legittimità. La CEDU, per effetto dell’art. 117, primo comma, Cost., funge da parametro indiretto: una legge che viola la CEDU viola quindi anche la Costituzione, ma solo attraverso questo meccanismo. Non si tratta di diritto europeo immediatamente applicabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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