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Con sentenza n. 345/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Più Giudici di pace hanno sollevato questione di legittimità della norma del codice della strada (art. 213, comma 2-sexies) che prevedeva il fermo amministrativo del La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di sanzioni amministrative e codice della strada.

Di cosa si tratta

Più Giudici di pace hanno sollevato questione di legittimità della norma del codice della strada (art. 213, comma 2-sexies) che prevedeva il fermo amministrativo del veicolo, ritenendo che creasse una disparità di trattamento irragionevole tra diverse categorie di contravventori. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

La questione di legittimità costituzionale

La norma oggetto del giudizio è art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost..

La decisione della Corte

La Corte dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, in ragione del fatto che essa dà luogo «ad una disciplina difforme di fronte ad identici comportamenti», a seconda che la violazioni.

Il principio

h; I Giudici di pace di Aosta (r.o. n. 152 del 2006), Urbino (r.o. n. 320 del 2006), Trento (r.o. n. 687 del 2006), Padova (r.o. n. 697 del 2006) e Belluno (r.o. n. 270 del 2007) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dell’art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall’art. 5- bis , comma 1, lettera c , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risu

Domande e risposte

Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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