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Con ordinanza n. 334/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità degli artt. 147 e 641 c.p.c. nella parte in cui, combinati, rendono tardiva un’opposizione a decreto ingiun La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di procedura civile e diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità degli artt. 147 e 641 c.p.c. nella parte in cui, combinati, rendono tardiva un’opposizione a decreto ingiuntivo notificata nell’ultimo giorno utile ma non depositabile entro quell’ora in cancelleria perché già chiusa. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.
La questione di legittimità costituzionale
La norma oggetto del giudizio è artt. 147, 415, 447-bis e 641 del codice di procedura civile. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale ordinario di Salerno, sezione distaccata di Cava de’ Tirreni. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 24 Cost..
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.
Il principio
Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?
La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.
Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.
Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?
L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro del giudizio
- Art. 24 della Costituzione — parametro del giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.