Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ordinanza n. 333/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tassa sugli autoveicoli nella parte in cui non prevede la progressiv La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto tributario.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tassa sugli autoveicoli nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione dell’importo in corrispondenza della perdita di valore del bene con il passare del tempo. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.
La questione di legittimità costituzionale
La norma oggetto del giudizio è combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico tasse automobilistiche) e dell’art. 1 del d.m. 27 dicembre 1997. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Commissione tributaria provinciale di Roma. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 42 Cost., art. 53 Cost..
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
Il principio
Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?
La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.
Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.
Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?
L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro del giudizio
- Art. 42 della Costituzione — parametro del giudizio
- Art. 53 della Costituzione — parametro del giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.