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Con ordinanza n. 312/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 (sanatoria abilitazioni da concorsi pubblici), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva sollevato questione di legittimità della norma che, inserita dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, riconosceva l’abilitazione professionale o il titolo ai candidati che avessero superato le prove scritte di un concorso pubblico, senza aver tuttavia completato tutte le prove. Il rimettente dubitava della compatibilità con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (sanatoria concorsi pubblici), aggiunto dalla l. di conversione 17 agosto 2005, n. 168, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost. — sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non ha illustrato in modo adeguato né la fattispecie concreta né il collegamento tra la norma impugnata e le esigenze del giudizio principale.
Il principio
La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione vale anche per questioni sollevate da organi giurisdizionali speciali come il Consiglio di giustizia amministrativa: il rigore del requisito motivazionale è uniforme per tutti i rimettenti.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la sanatoria del d.l. n. 115/2005?
La norma impugnata riconosceva a candidati che avessero superato le prove scritte di un concorso l’abilitazione professionale, in deroga ai requisiti ordinari di completamento delle prove. Si trattava di una norma di «sanatoria» per situazioni già definite.
Cosa è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana?
Il CGA è l’organo giurisdizionale di appello per le decisioni del TAR Sicilia: svolge per la Sicilia le funzioni che il Consiglio di Stato esercita nel resto d’Italia.
Può il legislatore sanare concorsi già conclusi?
Il legislatore può intervenire anche su procedimenti in corso, ma deve rispettare i principi di ragionevolezza, non retroattività sfavorevole e di tutela giurisdizionale effettiva ex artt. 3, 24 e 113 Cost.
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