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Con ordinanza n. 313/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale relativo a disposizioni della legge finanziaria regionale del Piemonte in materia di IRAP e di autonomia finanziaria regionale, a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Governo.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 14/2006 (legge finanziaria regionale), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., per presunta violazione della competenza statale in materia di sistema tributario e per questioni di autonomia finanziaria. Il Governo ha poi rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Regione Piemonte n. 14/2006 (legge finanziaria), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost. — promosse con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso depositata dall’Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri. L’estinzione chiude il giudizio senza pronuncia nel merito.
Il principio
La rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale produce l’estinzione del processo: la Corte non può pronunciarsi nel merito su un ricorso al quale il ricorrente ha rinunciato, purché la rinuncia sia inequivoca e tempestiva.
Domande e risposte
Quando si estingue un giudizio davanti alla Corte costituzionale?
Il processo si estingue per rinuncia al ricorso (nei giudizi in via principale), per rinuncia all’azione (nei conflitti) o per cessazione della materia del contendere (quando sopravviene una norma che supera il contrasto con la Costituzione).
Cosa è il giudizio in via principale davanti alla Corte?
Il giudizio in via principale (o in via d’azione, art. 127 Cost.) è quello con cui lo Stato impugna leggi regionali o le Regioni impugnano leggi statali, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Cosa disciplinava la norma IRAP impugnata?
La norma riguardava la possibilità per la Regione Piemonte di modificare le aliquote dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) nell’ambito dei margini fissati dalla legge statale, in applicazione dell’art. 119 Cost. sull’autonomia finanziaria regionale.
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