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Con ordinanza n. 311/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada (patente a punti), sollevata dal Giudice di pace di Lecce in riferimento all’art. 3 Cost.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina la decurtazione dei punti sulla patente di guida, nella parte della tabella dei punteggi relativa a determinate infrazioni. Il dubbio riguardava la parità di trattamento rispetto ad altre infrazioni analoghe che comportano sanzioni diverse.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003 e dalla l. n. 214/2003, in riferimento all’art. 3 Cost. — sollevata dal Giudice di pace di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza né ha individuato con precisione la norma impugnata e il tertium comparationis richiesto per la valutazione dell’art. 3 Cost.
Il principio
Per sollevare correttamente una questione di legittimità in riferimento all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), il rimettente deve indicare con precisione il tertium comparationis, ovvero la situazione omogenea rispetto alla quale si lamenta la disparità di trattamento ingiustificata.
Domande e risposte
Come funziona la patente a punti in Italia?
La patente a punti (art. 126-bis c.d.s.) assegna a ogni neopatentato 18 punti, che vengono decurtati in caso di infrazioni al codice della strada. Quando il saldo scende a zero la patente è revocata. I punti si riacquistano con la guida virtuosa e con corsi di aggiornamento.
Cosa è il «tertium comparationis» nel giudizio di uguaglianza?
Il tertium comparationis è il termine di paragone: la situazione omogenea rispetto alla quale si sostiene che vi sia un trattamento ingiustificatamente differenziato. Senza di esso, la censura ex art. 3 Cost. è carente.
La decurtazione dei punti può essere contestata in giudizio?
Sì: il verbale di accertamento dell’infrazione che comporta la decurtazione di punti può essere impugnato davanti al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata.
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