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Con sentenza n. 302/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Venezia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Vittorio Sgarbi, per le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive tra il 1997 e il 1997.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione pluriaggravata per dichiarazioni rese come conduttore televisivo. La Camera dei deputati aveva deliberato la sua insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo l’annullamento di tale delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Venezia (IV sezione penale) contro Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto nella parte relativa alle dichiarazioni del deputato Sgarbi del 24 luglio 1997, dichiarate insindacabili con la delibera impugnata. La decisione è parzialmente inammissibile per difetto del requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni è inammissibile quando le dichiarazioni per cui si procede non presentano un nesso funzionale sufficiente con l’esercizio delle funzioni parlamentari: la mera connessione tematica non basta a integrare il requisito dell’art. 68, primo comma, Cost.
Domande e risposte
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?
Ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari sono insindacabili. Occorre però un nesso funzionale diretto con l’attività parlamentare svolta.
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza nel conflitto di attribuzioni?
L’inammissibilità preclude l’esame del merito: il conflitto non può essere deciso perché manca un presupposto processuale (ad es. la legittimazione). L’infondatezza è invece una decisione nel merito che nega la violazione dell’attribuzione.
Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri?
Solo i soggetti che siano «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost.: es. organi giurisdizionali nell’esercizio della funzione giudicante, camere del Parlamento, Governo.
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