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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice tutelare di Venezia-Chioggia sugli artt. 410, 411 e 412 del codice civile in materia di amministrazione di sostegno. Il giudice dubitava della legittimità delle norme nella parte in cui consentono al giudice di autorizzare atti di disposizione patrimoniale senza poter informare previamente il beneficiario.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento di amministrazione di sostegno riguardante una persona con grave insufficienza mentale congenita (cerebropatia perinatale che escludeva qualsiasi capacità residua), l’amministratore di sostegno aveva chiesto l’autorizzazione alla vendita di una quota immobiliare e al successivo acquisto di altra unità abitativa. Il Giudice tutelare di Venezia-Chioggia si chiese se fosse legittimo autorizzare tali atti senza poter preventivamente informare la beneficiaria, come previsto dall’art. 410 c.c., a causa delle sue condizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice tutelare del Tribunale di Venezia-Chioggia solevò questione di legittimità degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono al giudice tutelare di autorizzare atti di disposizione patrimoniale anche quando è impossibile informare previamente il beneficiario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente verificato se il problema potesse essere risolto per via interpretativa, tenuto conto dell’orientamento già prevalente nella sede giudiziaria di appartenenza, che ammetteva l’autorizzazione anche in assenza della previa informazione al beneficiario. L’inammissibilità dipende quindi dalla carente motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se il dubbio possa essere risolto attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Se l’orientamento prevalente nella giurisprudenza già ammette la soluzione compatibile con la Costituzione, la questione è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Cos’è l’amministrazione di sostegno e a chi si applica?
L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 per le persone che, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi. È una misura flessibile, alternativa a interdizione e inabilitazione.
Cosa prevede l’art. 410 c.c. sull’informazione al beneficiario?
L’art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo preventivamente degli atti che intende compiere. Il beneficiario può esprimere il proprio dissenso al giudice tutelare.
Perché la questione era manifestamente inammissibile?
Perché il giudice rimettente non aveva dimostrato di aver tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, considerando che la giurisprudenza prevalente nella stessa sede già ammetteva l’autorizzazione giudiziale in assenza della previa informazione al beneficiario. Non occorreva una pronuncia della Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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