La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte accoglie parzialmente il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Brescia contro la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 26 giugno 1998, offensive verso il magistrato Piercamillo Davigo, non rientrano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La relativa delibera della Camera viene annullata.

Di cosa si tratta

Il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 26 giugno 1998 su Canale 5, aveva espresso giudizi pesantemente offensivi nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo. Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata davanti al GUP del Tribunale di Brescia. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità, ritenendo che le espressioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GUP di Brescia impugnò tale delibera davanti alla Corte costituzionale con ricorso per conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia propose conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati, per l’annullamento della delibera del 17 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 4-A) che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, in base all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Le espressioni rese in una trasmissione televisiva — non nell’esercizio diretto di funzioni parlamentari — non possono essere schermate dall’art. 68, primo comma, Cost. in mancanza di un nesso funzionale con atti parlamentari tipici. La delibera della Camera viene annullata nei limiti indicati in motivazione.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non si estende a qualsiasi dichiarazione resa da un parlamentare in qualsiasi sede. È necessario un nesso diretto e riconoscibile tra le dichiarazioni extraparlamentari e lo svolgimento di attività parlamentari tipiche. Dichiarazioni offensive rese in un programma televisivo di intrattenimento non integrano tale nesso.

Domande e risposte

Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia di libertà e indipendenza del mandato parlamentare, non uno scudo generale per qualsiasi comportamento del parlamentare.

Cosa si intende per «nesso funzionale» con l’attività parlamentare?

Il nesso funzionale sussiste quando le dichiarazioni extraparlamentari riprendono o sviluppano posizioni già espresse in atti tipicamente parlamentari (interrogazioni, discorsi in Aula, ecc.). Se le dichiarazioni sono autonome e non collegabili a specifici atti parlamentari, il nesso manca e l’insindacabilità non opera.

In cosa consiste il conflitto di attribuzioni tra poteri in questo caso?

Il GUP di Brescia riteneva che la delibera della Camera avesse sottratto alla giurisdizione penale ordinaria un procedimento che spettava al giudice decidere. Sollevando il conflitto, il giudice contestava l’invasione della sfera di attribuzioni della magistratura da parte della Camera.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.