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La Corte accoglie parzialmente il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Brescia contro la Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 26 giugno 1998, offensive verso il magistrato Piercamillo Davigo, non rientrano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La relativa delibera della Camera viene annullata.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 26 giugno 1998 su Canale 5, aveva espresso giudizi pesantemente offensivi nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo. Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata davanti al GUP del Tribunale di Brescia. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità, ritenendo che le espressioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GUP di Brescia impugnò tale delibera davanti alla Corte costituzionale con ricorso per conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia propose conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati, per l’annullamento della delibera del 17 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 4-A) che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, in base all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Le espressioni rese in una trasmissione televisiva — non nell’esercizio diretto di funzioni parlamentari — non possono essere schermate dall’art. 68, primo comma, Cost. in mancanza di un nesso funzionale con atti parlamentari tipici. La delibera della Camera viene annullata nei limiti indicati in motivazione.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non si estende a qualsiasi dichiarazione resa da un parlamentare in qualsiasi sede. È necessario un nesso diretto e riconoscibile tra le dichiarazioni extraparlamentari e lo svolgimento di attività parlamentari tipiche. Dichiarazioni offensive rese in un programma televisivo di intrattenimento non integrano tale nesso.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia di libertà e indipendenza del mandato parlamentare, non uno scudo generale per qualsiasi comportamento del parlamentare.
Cosa si intende per «nesso funzionale» con l’attività parlamentare?
Il nesso funzionale sussiste quando le dichiarazioni extraparlamentari riprendono o sviluppano posizioni già espresse in atti tipicamente parlamentari (interrogazioni, discorsi in Aula, ecc.). Se le dichiarazioni sono autonome e non collegabili a specifici atti parlamentari, il nesso manca e l’insindacabilità non opera.
In cosa consiste il conflitto di attribuzioni tra poteri in questo caso?
Il GUP di Brescia riteneva che la delibera della Camera avesse sottratto alla giurisdizione penale ordinaria un procedimento che spettava al giudice decidere. Sollevando il conflitto, il giudice contestava l’invasione della sfera di attribuzioni della magistratura da parte della Camera.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza davanti alla legge
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