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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato per dichiarazioni diffamatorie rese durante un’audizione parlamentare nel 1991. L’ex Presidente non è soggetto legittimato a sollevare un conflitto di attribuzioni.

Di cosa si tratta

Nel 1991, durante un’audizione davanti al Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza (COPASIR) sulla struttura «Gladio», l’allora Presidente della Repubblica Cossiga rivolse al senatore Onorato parole che quest’ultimo considerò diffamatorie. Onorato chies un risarcimento danni in sede civile. Dopo una lunga vicenda processuale, la Corte d’appello di Roma condannò Cossiga al risarcimento, ritenendo che le dichiarazioni fossero state rese al di fuori delle funzioni presidenziali. Cossiga sollevò allora conflitto di attribuzioni, sostenendo che la Corte d’appello avesse invaso le prerogative presidenziali.

La questione di legittimità costituzionale

Il senatore a vita Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, propose conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4024/2004, sostenendo che essa avesse erroneamente escluso la copertura dell’irresponsabilità presidenziale (art. 90 Cost.) per le sue dichiarazioni rese in audizione parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il conflitto di attribuzioni può essere sollevato solo da un potere dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni. Un ex Presidente della Repubblica, che non è più titolare delle funzioni presidenziali, non è legittimato a ricorrere per conflitto di attribuzioni in relazione ad atti compiuti durante il mandato ormai concluso.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presuppone che il ricorrente sia attualmente titolare del potere che si afferma leso. Un ex Presidente della Repubblica, dopo la fine del mandato, non è soggetto legittimato ad azionare il conflitto in difesa di prerogative esercitate durante il mandato stesso.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica) afferma che un altro potere ha invaso la sua sfera di competenza. Si differenzia dal giudizio di legittimità costituzionale perché non riguarda una legge ma un atto concreto.

Cosa prevede l’art. 90 della Costituzione sull’irresponsabilità presidenziale?

L’art. 90 Cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo il caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione. L’irresponsabilità si estende alle funzioni tipiche ma, secondo la Corte, non copre tutte le «esternazioni» presidenziali.

Perché le dichiarazioni rese durante un’audizione parlamentare non furono considerate coperti dall’irresponsabilità presidenziale?

La Corte d’appello di Roma aveva ritenuto che le affermazioni fossero estranee all’esercizio delle funzioni presidenziali, sia tipiche sia atipiche. Non ogni parola pronunciata dal Presidente in contesti istituzionali è automaticamente «atto presidenziale» coperto dall’art. 90 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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