Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cairo Montenotte che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (decurtazione punti patente al proprietario del veicolo che non indica il conducente responsabile). Nel frattempo la norma era stata modificata dal legislatore e la Corte aveva emesso una sentenza di accoglimento parziale: il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante.

Di cosa si tratta

L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada prevedeva che il proprietario di un veicolo, se non indicava il nome del conducente responsabile di un’infrazione che comporta decurtazione di punti dalla patente, subisse lui stesso tale decurtazione. Il Giudice di pace di Cairo Montenotte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma, ma due eventi erano nel frattempo intervenuti: la sentenza n. 27/2005 della stessa Corte costituzionale (che aveva parzialmente accolto analoga questione) e una modifica legislativa del 2006.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 era censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decurtazione di punti dalla patente del proprietario del veicolo che non fornisce le generalità del conducente responsabile dell’infrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al rimettente. Due circostanze sopravvenute imponevano una rinnovata valutazione: la sentenza n. 27/2005 aveva già dichiarato parzialmente incostituzionale la norma originaria, e l’art. 2, comma 164, del d.l. n. 262/2006 (convertito in l. n. 286/2006) aveva ulteriormente modificato il testo. Il giudice doveva verificare se il quadro normativo modificato rendesse ancora rilevante e non manifestamente infondata la questione originariamente sollevata.

Il principio

Quando dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale sopravvengono una sentenza della Corte che ha modificato la norma censurata e un intervento legislativo sul medesimo testo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa succede quando la norma censurata viene modificata durante il giudizio di costituzionalità?

La Corte può restituire gli atti al giudice rimettente, che dovrà rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel processo a quo (la norma modificata si applica al caso concreto?) e se il nuovo testo presenti ancora i vizi denunciati.

Il proprietario di un veicolo può essere sanzionato per un’infrazione commessa dal conducente?

Sì, ma con limiti precisi. La Corte costituzionale (sentenza n. 27/2005) ha già dichiarato incostituzionale l’applicazione della decurtazione di punti al proprietario che non sia anche il responsabile dell’infrazione, quando ciò comporti una sanzione personale per fatto altrui in contrasto con l’art. 27 Cost.

Cos’è il principio di personalità della responsabilità penale e sanzionatoria?

È sancito dall’art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale, ossia nessuno può essere sanzionato per fatti compiuti da altri. Questo principio vale anche per le sanzioni amministrative di carattere afflittivo come la decurtazione dei punti dalla patente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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