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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Piacenza sull’art. 112, quinto comma, del T.U. sugli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124/1965), nella parte in cui il termine triennale di decadenza per l’azione di regresso dell’INAIL decorre anche in caso di patteggiamento. La norma è già stata interpretata dalla Cassazione in senso conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
L’INAIL ha diritto di rivalersi sul datore di lavoro responsabile di un infortunio per le somme erogate al lavoratore (azione di regresso). L’art. 112, quinto comma, del T.U. n. 1124/1965 prevede due termini: una decadenza triennale (quando manca un accertamento penale del fatto) e una prescrizione triennale (dall’irrevocabilità della sentenza penale). Il Tribunale di Piacenza dubitava che il termine decorresse anche dal patteggiamento, posto che tale rito non accerta nel merito il fatto reato.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124/1965 era censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui (interpretato in relazione all’art. 444 c.p.p.) farebbe decorrere il termine per l’azione di regresso anche dalla sentenza di patteggiamento, pur non contenendo questa un accertamento di merito.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente infondata. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 354/2006 e ha chiarito che la previsione di un termine di prescrizione decorrente dalla sentenza irrevocabile (incluso il patteggiamento) tutela il datore di lavoro dall’incertezza prolungata, e che l’onere imposto al creditore INAIL di agire entro tre anni dall’irrevocabilità costituisce un mero inconveniente pratico, non una lesione del diritto di difesa.
Il principio
La previsione di termini di decadenza o prescrizione per l’esercizio dei diritti non viola il diritto di difesa ex art. 24 Cost. quando il termine è ragionevole e risponde a esigenze di certezza dei rapporti giuridici, non potendosi qualificare come un ostacolo sproporzionato all’esercizio del diritto.
Domande e risposte
Cos’è l’azione di regresso dell’INAIL?
È il diritto dell’INAIL di recuperare dal datore di lavoro, responsabile del reato che ha causato l’infortunio, le somme pagate al lavoratore infortunato a titolo di prestazioni assicurative (rendita, spese mediche, ecc.). È disciplinata dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965.
Il patteggiamento equivale a una condanna per il diritto civile?
Ha effetti limitati nel giudizio civile. La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, ma può essere utilizzata come elemento di prova; il fatto che da essa decorra un termine prescrizionale non equivale a equipararla in tutto a una condanna.
Dopo tre anni dall’infortunio l’INAIL perde il diritto di regresso?
Non necessariamente: i tre anni decorrono dall’irrevocabilità della sentenza penale (o dal passaggio in giudicato di una sentenza di non luogo a procedere), non dal momento dell’infortunio. Prima di quella data la prescrizione non comincia a decorrere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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