Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Campania sull’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97/2004, relativo alle sessioni riservate di esame per l’abilitazione all’insegnamento. Il rimettente non aveva indicato quale specifica soluzione costituzionale avrebbe potuto rimediare al problema, rendendo la questione priva di un petitum chiaro e percorribile dalla Corte.

Di cosa si tratta

Un insegnante aveva partecipato alla sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento del 2000 (sessione indetta con O.M. n. 33/2000), ma era stato inserito con riserva nella graduatoria perché sprovvisto del requisito di servizio richiesto. Successivamente, l’Amministrazione scolastica di Napoli aveva negato lo scioglimento della riserva. L’insegnante aveva impugnato il diniego davanti al TAR Campania, il quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che disciplinava quella sessione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Campania aveva censurato l’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97/2004 (convertito in l. n. 143/2004) per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina avrebbe precluso la partecipazione a una successiva sessione speciale a chi avesse già partecipato alla prima sessione.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile. La Corte ha rilevato che l’eventuale correzione della norma censurata poteva essere realizzata attraverso una pluralità di soluzioni, senza che il rimettente ne avesse indicata una costituzionalmente obbligata. In assenza di un petitum specifico e percorribile, la questione non può essere decisa.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il problema potrebbe essere risolto mediante diverse soluzioni normative ugualmente compatibili con la Costituzione e il giudice rimettente non indica quella che ritiene costituzionalmente necessitata.

Domande e risposte

Cosa si intende per “soluzione costituzionalmente obbligata”?

Una soluzione è costituzionalmente obbligata quando la Costituzione impone in modo univoco una e una sola disciplina possibile, escludendo le alternative. Solo in questo caso la Corte può intervenire in modo additivo senza invadere la discrezionalità del legislatore.

Cosa deve indicare il giudice rimettente nella questione di costituzionalità?

Deve indicare la norma censurata, i parametri costituzionali violati, la rilevanza della questione nel processo pendente e il petitum, ossia ciò che chiede alla Corte di fare (dichiarare incostituzionale la norma, in tutto o in parte, o aggiungere una fattispecie mancante).

Cosa sono le sessioni riservate di esame per l’abilitazione all’insegnamento?

Sono procedure straordinarie, distinte dai normali concorsi a cattedra, riservate a insegnanti già in servizio che non avevano ancora conseguito l’abilitazione. Sono state indette periodicamente nel corso degli anni per regolarizzare situazioni pregresse nel personale scolastico.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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