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La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate dal Governo avverso la legge finanziaria regionale sarda del 2006, che prevedeva la copertura del disavanzo mediante indebitamento e limiti ai trasferimenti agli enti locali. Il risultato è stato misto: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili (mancanza di autorizzazione del Consiglio dei ministri sui relativi parametri), una cessata la materia del contendere (la Regione aveva eliminato la norma) e una non fondata.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria della Regione Sardegna del 2006 conteneva due disposizioni impugnate dal Governo. La prima (comma 4) prevedeva la copertura di un disavanzo di amministrazione di oltre 1,3 miliardi di euro mediante indebitamento, in contrasto con il principio costituzionale della golden rule (art. 119, sesto comma, Cost.) per cui le Regioni possono indebitarsi solo per spese di investimento. La seconda (comma 9) disciplinava i trasferimenti agli enti locali sardi, fissando un tetto massimo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo censurava il comma 4 in riferimento all’art. 119, sesto comma, Cost. (golden rule sul debito) e all’art. 11 dello Statuto speciale sardo; il comma 9 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e all’art. 7 dello Statuto. Alcune questioni erano tuttavia prive di autorizzazione nella delibera del Consiglio dei ministri e pertanto inammissibili.
La decisione della Corte
Quanto al comma 4: due questioni sono inammissibili per mancanza di autorizzazione nella delibera governativa; la questione sul debito è cessata la materia del contendere perché la Regione aveva nel frattempo abrogato la norma. Quanto al comma 9 (limiti ai trasferimenti agli enti locali): la questione è non fondata, poiché la Regione, titolare di potestà ripartita in materia di coordinamento della finanza pubblica, può fissare tetti anche più bassi di quelli nazionali.
Il principio
Le Regioni, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria e della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, possono fissare per gli enti locali limiti ai trasferimenti più stringenti di quelli nazionali.
Domande e risposte
Cosa è la golden rule del bilancio pubblico?
È il principio sancito dall’art. 119, sesto comma, Cost. per cui Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per coprire il disavanzo corrente.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché erano state sollevate facendo riferimento a parametri costituzionali che non figuravano nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri. La Corte ha ritenuto che lo Stato non avesse volontariamente promosso quelle specifiche questioni.
Una regione può imporre agli enti locali del suo territorio limiti finanziari più severi di quelli statali?
Sì, secondo la Corte. La Regione esercita in questo caso la propria competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e può scegliere soglie più prudenti di quelle fissate a livello nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative di Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.