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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza contro la Camera dei deputati, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi nei confronti del giornalista Vittorio Feltri. La Corte ha stabilito che le frasi in questione — pronunciate in un’intervista — non presentavano il nesso funzionale con atti parlamentari tipici richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e ha annullato la delibera di insindacabilità.

Di cosa si tratta

Il giornalista Vittorio Feltri e la Cooperativa editoriale Libero avevano convenuto in giudizio il deputato Umberto Bossi davanti al Tribunale di Monza per alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie, rese in un’intervista al quotidiano “La Padania” del 16 febbraio 2002. La Camera dei deputati aveva dichiarato quelle dichiarazioni insindacabili, in quanto espressione di funzioni parlamentari. Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che la delibera impediva di giudicare nel merito fatti privi di collegamento con l’attività parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava l’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni). Il Tribunale di Monza contestava che le frasi incriminate — tra cui quella che associava Feltri alla pedofilia — potessero ricondursi a funzioni parlamentari tipiche anteriori o contestuali all’intervista.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Per esistere il nesso funzionale richiesto dall’art. 68 Cost. non è sufficiente la semplice comunanza di temi politici tra le dichiarazioni e atti parlamentari: occorrono atti tipici anteriori o contestuali ai quali le opinioni possano essere riferite per il loro contenuto specifico. La Camera aveva ecceduto le proprie attribuzioni e la delibera è stata annullata.

Il principio

Per l’operatività dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. è necessario un nesso funzionale specifico tra le dichiarazioni extraparlamentari e atti tipici della funzione parlamentare anteriori o contestuali; la mera comunanza di temi politici tra le dichiarazioni e l’attività del parlamentare non è sufficiente.

Domande e risposte

Quando un deputato può invocare l’insindacabilità per dichiarazioni fatte ai giornalisti?

Solo quando le dichiarazioni riprendono o sviluppano contenuti di atti parlamentari tipici (interrogazioni, discorsi in aula, ecc.) anteriori o contestuali. Non basta che trattino gli stessi argomenti politici discussi in Parlamento.

Chi decide se le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

La Camera di appartenenza adotta la delibera di insindacabilità, ma il giudice del processo può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale se ritiene che la delibera sia stata adottata in modo illegittimo, invadendo le prerogative giurisdizionali.

Cosa succede dopo che la Corte annulla la delibera di insindacabilità?

Il processo ordinario riprende il suo corso: il giudice può valutare nel merito la responsabilità del parlamentare per le dichiarazioni contestate, come qualsiasi altro cittadino.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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