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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della l. 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all’art. 3 Cost.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge di depenalizzazione), nel procedimento penale a carico di M.A. La norma riguardava l’applicazione della legge più favorevole nelle fattispecie depenalizzate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Emilia censurava l’art. 60, ultimo comma, della l. 689/1981 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ipotizzando che la norma creasse irragionevoli disparità di trattamento nel regime applicabile ai procedimenti in corso al momento della depenalizzazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né ha sufficientemente descritto il quadro normativo e fattuale di riferimento, rendendo impossibile valutare l’incidenza della norma censurata sulla decisione del caso concreto.
Il principio
Per la rituale ammissione di una questione incidentale di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’onere di motivare adeguatamente sia la rilevanza — ovvero l’incidenza della norma censurata sulla decisione del processo a quo — sia la non manifesta infondatezza: il difetto di uno solo di questi presupposti determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa stabilisce l’art. 60 della l. 689/1981?
La l. 689/1981 (legge di depenalizzazione) ha trasformato in illeciti amministrativi molti reati minori. L’art. 60 disciplina il regime intertemporale: per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, si applica la norma più favorevole all’autore dell’illecito.
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
La questione è manifestamente inammissibile quando mancano ictu oculi i presupposti processuali per la sua trattazione nel merito — ad esempio per difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza — senza necessità di approfondito esame.
Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza?
L’inammissibilità è un vizio processuale (la questione non soddisfa i requisiti formali o di motivazione); l’infondatezza è un giudizio nel merito (la norma impugnata non viola la Costituzione). In entrambi i casi la Corte decide in camera di consiglio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato dal rimettente
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