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La Corte restituisce gli atti alla Corte militare d’appello di Napoli perché riesamini la rilevanza della questione sull’art. 593 c.p.p. (l. 46/2006 sull’inappellabilità del proscioglimento), modificato dalla sopravvenuta sentenza n. 26/2007.
Di cosa si tratta
La Corte militare d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla l. 46/2006) e dell’art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, nel procedimento penale militare a carico di C.V. La questione riguardava la limitazione dell’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento anche nel processo penale militare.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte militare d’appello di Napoli censurava l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10, commi 1 e 2, della l. 46/2006 in riferimento ai principi costituzionali sulla parità delle armi e l’effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione della Corte
Sopravvenuta la sentenza n. 26/2007, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d’appello di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione.
Il principio
Le norme del processo penale ordinario sull’appello delle sentenze di proscioglimento si applicano anche al processo penale militare, con le opportune adattamenti; anche la Corte militare d’appello è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale su di esse.
Domande e risposte
Il processo penale militare è soggetto alle stesse regole del processo penale ordinario in materia di appello?
In larga parte sì: le norme del codice di procedura penale si applicano anche al processo penale militare, salvo deroghe espresse; di conseguenza anche le limitazioni dell’appello del PM introdotte dalla l. 46/2006 si applicavano nel rito militare.
Cos’è la Corte militare d’appello?
È il giudice d’appello nel processo penale militare; ha sede a Roma ed è competente per i procedimenti a carico di militari delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri.
Perché anche la Corte militare d’appello può sollevare questioni di legittimità?
Qualunque giudice o tribunale, nell’ambito di un giudizio da esso pendente, può sollevare questioni di legittimità costituzionale: la Corte militare d’appello è un “giudice” ai sensi dell’art. 1 della l. 87/1953.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza di trattamento tra imputati nei processi penali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.