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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello e alla Corte d’assise d’appello di Messina per un nuovo esame della rilevanza delle questioni sull’art. 593, comma 2, c.p.p., a seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007 sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Di cosa si tratta

Più Corti d’appello e la Corte d’assise d’appello di Messina avevano sollevato, nel corso di diversi procedimenti penali, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006 (“legge Pecorella”), nella parte in cui limitava l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento.

La questione di legittimità costituzionale

Le ordinanze di rimessione delle Corti di Messina censuravano l’art. 593, comma 2, c.p.p. per violazione di principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale e uguaglianza tra le parti nel processo penale.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello e alla Corte d’assise d’appello di Messina, in quanto la sopravvenuta sentenza n. 26/2007 impone ai giudici rimettenti di riesaminare la rilevanza delle questioni.

Il principio

Anche quando più giudici diversi sollevano questioni identiche, se una pronuncia medio tempore modifica il quadro normativo, la Corte può disporre la restituzione degli atti a ciascun rimettente anziché decidere nel merito.

Domande e risposte

Come mai la Corte d’assise d’appello solleva questioni sullo stesso articolo?

Le Corti d’assise d’appello giudicano i reati più gravi; anche per esse vale la disciplina sull’appello delle sentenze di proscioglimento e possono quindi sollevare questioni di legittimità costituzionale su di essa.

La riunione dei giudizi è obbligatoria?

No, è discrezionale; la Corte la dispone quando le questioni sono identiche o strettamente connesse, per economia processuale.

Dopo la restituzione, i giudici di Messina hanno poi risollevato la questione?

Il seguito dei giudizi a quibus non è documentato nella presente pronuncia; spettava ai singoli rimettenti valutare se le questioni residue dopo la sentenza n. 26/2007 fossero ancora rilevanti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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