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Come già disposto con le ordinanze n. 203 e seguenti del 2007, la Corte restituisce gli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia per riesaminare la rilevanza della questione sulla legge Pecorella, travolta dalla sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.
Di cosa si tratta
La Corte d’assise d’appello di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, contestando il divieto imposto al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori del caso di prova nuova decisiva. Il giudice era chiamato a celebrare un appello del PM avverso una sentenza di assoluzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui non consente l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Venezia.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti. La sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 e dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti. La questione sollevata dal rimettente è superata da quella declaratoria; gli atti vengono restituiti per il riesame della rilevanza.
Il principio
La restituzione degli atti per ius superveniens costituzionale (sopravvenuta sentenza della Corte che travolge la norma censurata) impone al giudice rimettente di rivalutare non solo se la questione sia ancora proponibile, ma anche se il giudizio principale possa ora definirsi diversamente alla luce della norma ripristinata dall’intervento ablativo della Corte.
Domande e risposte
Cosa cambia per il processo principale dopo la restituzione degli atti?
Il giudice dovrà verificare se l’appello del PM, che era stato considerato inammissibile dalla legge n. 46/2006, sia ora ricevibile dopo la declaratoria di incostituzionalità. In caso affermativo, il giudizio di appello potrà proseguire nel merito.
La legge Pecorella era stata proposta anche per le Corti d’assise d’appello?
Sì, il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento si applicava a tutti i giudici d’appello, compresi le Corti d’assise d’appello che giudicano i reati più gravi (omicidio, strage ecc.).
In cosa differisce questa ordinanza dalla n. 203/2007?
La struttura e il dispositivo sono identici; cambia solo il giudice rimettente (Corte d’assise d’appello di Venezia anziché Corte d’appello di Roma) e la norma censurata (art. 593, commi 1 e 2, anziché art. 1 della legge 46/2006 tout court).
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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