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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 21 della legge regionale del Piemonte n. 64/1984 sull’edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui individuano il reddito immobiliare rilevante ai fini dell’assegnazione e della decadenza commisurandolo al valore locativo determinato secondo la legge n. 392/1978 (equo canone), ormai superata e abrogata nelle sue parti essenziali.

Di cosa si tratta

Una cittadina è stata dichiarata decaduta dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Torino perché proprietaria di un immobile il cui valore locativo, calcolato secondo la legge sull’equo canone del 1978, superava il limite stabilito dalla legge regionale. La donna contestava che tale parametro di calcolo fosse ormai privo di senso, poiché la legge sull’equo canone era stata sostanzialmente abrogata e sostituita dal sistema dei contratti a libero mercato.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, nella parte in cui utilizzano il valore locativo ex legge n. 392/1978 quale criterio di valutazione del patrimonio immobiliare dell’assegnatario. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza). Rimettente: Corte di appello di Torino.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale. La giurisprudenza costituzionale aveva già più volte dichiarato l’irragionevolezza di analoghe disposizioni regionali che, ai fini dell’assegnazione di alloggi ERP o della decadenza, facevano riferimento al valore locativo della legge n. 392/1978 dopo che questa era stata modificata o abrogata nelle sue parti rilevanti. Per l’identità dei presupposti e della ratio, quell’orientamento va confermato anche per la legge piemontese.

Il principio

È irragionevole, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, una legge regionale che, ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o della decadenza da essa, utilizza come parametro di valutazione del patrimonio immobiliare il valore locativo calcolato secondo la legge n. 392/1978 sull’equo canone, dopo che tale legge è stata sostanzialmente abrogata e sostituita da un sistema di libera contrattazione del canone.

Domande e risposte

Cos’è l’equo canone e perché è stato abrogato?

La legge n. 392/1978 istituiva un sistema di determinazione convenzionale del canone di locazione, il cosiddetto equo canone, basato su parametri oggettivi (superficie, coefficienti correttivi ecc.). Il sistema è stato progressivamente smantellato: prima con i patti in deroga (1992), poi definitivamente con la legge 431/1998 che ha introdotto la libera contrattazione delle locazioni.

Perché continuare a usare il valore locativo della legge n. 392/1978 è irragionevole?

Perché i parametri convenzionali dell’equo canone non rispecchiano più il valore di mercato degli immobili. Un immobile con un valore di mercato elevato può avere un valore locativo ex legge 392/1978 molto basso (e viceversa), rendendo il criterio inidoneo a esprimere la reale situazione patrimoniale e il fabbisogno abitativo del richiedente.

Quante leggi regionali simili sono state dichiarate incostituzionali?

La Corte cita le sentenze nn. 399 e 135/2004, 229 e 176/2000 che avevano dichiarato l’illegittimità di identiche disposizioni di altre leggi regionali. La sentenza n. 200/2007 si inserisce in questa consolidata linea giurisprudenziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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