Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti a sette Giudici di pace che avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla confisca dei veicoli a due ruote (art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada), perché nelle more del giudizio il legislatore aveva modificato la norma censurata, sostituendo la confisca con il fermo amministrativo di sessanta giorni per le violazioni dell’obbligo del casco.
Di cosa si tratta
Sette Giudici di pace (Giarre, Brescia, Sant’Antioco, Trieste, Locri, Torre Annunziata e Noto) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria del veicolo a due ruote per chi circolasse senza casco o con casco non omologato. I rimettenti ritenevano sproporzionata la sanzione, in violazione degli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione. Mentre il giudizio era pendente davanti alla Corte, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006.
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti censuravano l’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada (per alcuni anche l’art. 171, commi 1 e 2) in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 Cost. (uguaglianza, personalità della responsabilità penale, tutela della proprietà privata). L’argomento comune era che la confisca è sanzione eccessivamente afflittiva per una mera irregolarità amministrativa come l’omesso uso del casco, e che determina disparità di trattamento rispetto ai conducenti di altri veicoli, per i quali infrazioni simili non comportano la perdita del mezzo.
La decisione della Corte
Nel corso del giudizio, il d.l. n. 262/2006 ha radicalmente cambiato la norma: per la violazione dell’obbligo del casco non si applica più la confisca ma il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (novanta in caso di recidiva biennale). La confisca rimane invece per il caso in cui ciclomotore o motoveicolo siano stati usati per commettere un reato. A causa di questo ius superveniens che ha modificato la norma oggetto del giudizio, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Il giudice a quo dovrà verificare se la norma originaria è ancora applicabile al caso concreto e se la questione sussiste anche rispetto alla nuova formulazione.
Domande e risposte
Dal 2006 chi circola senza casco su un ciclomotore rischia la confisca del mezzo?
No, a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 262/2006. La sanzione accessoria per l’omesso uso del casco è diventata il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (novanta in caso di recidiva biennale), non più la confisca. Quest’ultima rimane applicabile se il veicolo a due ruote è stato usato per commettere un reato.
Cosa accade quando il Parlamento modifica una legge mentre la Corte ne sta valutando la costituzionalità?
La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente. Il giudice dovrà riesaminare se la questione è ancora rilevante nel suo caso concreto (ossia se la vecchia norma è ancora applicabile in quel giudizio) e, se sì, risolleverla eventualmente con una nuova ordinanza che tenga conto del mutato testo normativo.
La confisca del veicolo può colpire il proprietario innocente?
Questo era uno dei profili di incostituzionalità sollevati: se a violare la norma è il conducente e non il proprietario, la confisca del veicolo di quest’ultimo appare incompatibile con il principio di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.). La questione non è stata esaminata nel merito perché il giudizio è stato restituito ai giudici rimettenti a causa dello ius superveniens.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro comune a tutti i rimettenti per la disparità di trattamento tra conducenti di due ruote e di altri veicoli
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale, evocato per il caso in cui la confisca colpisca il proprietario estraneo all’infrazione
- Art. 42 della Costituzione — protezione della proprietà privata, incisa dalla confisca obbligatoria del veicolo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.