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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2 e 3, e 213, comma 2-sexies del Codice della strada, sollevate dai Giudici di pace di Scicli e di Padova in relazione alla confisca dei veicoli a due ruote in caso di mancato uso del casco. Il motivo è che entrambi i rimettenti hanno completamente omesso di descrivere i fatti dei giudizi pendenti davanti a loro.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella versione modificata nel 2005, prevede che, in caso di violazione dell’obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli (art. 171), si applichi come sanzione accessoria la confisca del veicolo (art. 213, comma 2-sexies). I Giudici di pace di Scicli e di Padova dubitavano che tale misura fosse proporzionata e non discriminatoria rispetto ai conducenti di altri veicoli, per i quali infrazioni analoghe non comportano la confisca del mezzo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Scicli censurava gli artt. 171 comma 3 e 213 comma 2-sexies del Codice della strada, invocando gli artt. 3 e 42 Cost. (uguaglianza e proprietà privata). Il Giudice di pace di Padova censurava gli artt. 171 commi 1 e 2 e 213 comma 2-sexies, invocando gli artt. 2, 3 e 27 Cost. (diritti inviolabili, uguaglianza e personalità della pena). Entrambi, tuttavia, non descrivevano in alcun modo la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, ossia i fatti che li avevano portati a sollevare la questione.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i due giudizi e dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Il vizio riscontrato è identico: nessuno dei due giudici rimettenti ha descritto la fattispecie sottoposta al suo esame. L’omissione è causa di inammissibilità secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché non consente alla Corte di verificare la rilevanza della questione nel caso concreto.
Il principio
L’ordinanza di rimessione è manifestamente inammissibile quando il giudice a quo omette completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio principale. Tale descrizione è indispensabile perché la Corte possa verificare che la norma censurata sia effettivamente applicabile nel caso concreto e che la questione non sia ipotetica o astratta.
Domande e risposte
La confisca del ciclomotore per mancato uso del casco è costituzionale?
La questione non è stata esaminata nel merito in questo giudizio. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le ordinanze per un difetto formale (mancata descrizione della fattispecie). La stessa questione è stata tuttavia affrontata nell’ordinanza n. 244/2007, che ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti a causa di una successiva modifica normativa.
Cosa deve contenere necessariamente un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?
Deve indicare: la norma censurata e i parametri costituzionali violati; la fattispecie concreta del giudizio a quo; la motivazione sulla rilevanza (la norma deve essere applicabile in quel giudizio); la motivazione sulla non manifesta infondatezza (perché la questione non appare ictu oculi infondata). L’omissione di uno qualsiasi di questi elementi determina l’inammissibilità.
Cosa significa che due giudizi vengono «riuniti» dalla Corte costituzionale?
La Corte può riunire più giudizi incidentali che riguardano le stesse norme e gli stessi parametri, decidendoli con un’unica pronuncia. La riunione è disposta per ragioni di economia processuale e non comporta che le questioni siano identiche: basta che siano connesse.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata da entrambi i rimettenti
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, parametro del Giudice di pace di Scicli con riferimento alla confisca del veicolo
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale, evocato dal Giudice di pace di Padova per il caso in cui la confisca colpisca il proprietario estraneo all’infrazione
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