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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 211 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte militare d. La questione riguarda dell’art. 593 del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

Di cosa si tratta

che con cinque ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte militare d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possi

La questione di legittimità costituzionale

È stata impugnata la dell’art. 593 del codice di procedura penale. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 Cost., art. 111 Cost., art. 112 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte militare d.

La decisione della Corte

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Il principio

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministe

Domande e risposte

Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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