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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo di assistenza tecnica del difensore nel procedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare di Chioggia non aveva verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che avrebbe potuto imporre il difensore nei soli casi in cui il decreto incida su diritti fondamentali equiparabili all’interdizione.
Di cosa si tratta
Una persona affetta da cerebropatia con oligofrenia, totalmente priva della capacità di relazione, aveva avuto un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presentato dalla sorella senza l’assistenza di un avvocato. Il giudice tutelare di Chioggia si chiedeva se gli artt. 407 e 408 c.c. — che non impongono la difesa tecnica nel procedimento — violassero il diritto di difesa dell’interessata, che però per le sue condizioni non avrebbe potuto neppure esercitarlo consapevolmente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 407 e 408 del codice civile e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono la difesa tecnica a favore della persona interessata nel procedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, perché il giudice non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. La Corte ha precisato che l’amministrazione di sostegno, nel suo modello tipico, non richiede il difensore; ma quando il decreto che il giudice intende emettere incida su diritti fondamentali — analogamente all’interdizione o all’inabilitazione — la difesa tecnica diventa necessaria per rispettare il diritto di difesa e il contraddittorio.
Il principio
L’obbligo del difensore tecnico nel procedimento di amministrazione di sostegno non è generale, ma dipende dalla natura e dall’incidenza del provvedimento che si intende adottare: è necessario quando il decreto incida su diritti fondamentali della persona (libertà personale, capacità di compiere atti fondamentali) in misura analoga all’interdizione, mentre non è richiesto per provvedimenti limitati ad atti specifici.
Domande e risposte
Cos’è l’amministrazione di sostegno e come si differenzia dall’interdizione?
L’amministrazione di sostegno (introdotta con la legge n. 6/2004) è una misura di protezione più flessibile dell’interdizione: il giudice individua specificamente gli atti per cui è necessario l’intervento dell’amministratore, lasciando alla persona la capacità di agire per tutti gli altri atti. L’interdizione, invece, priva totalmente il soggetto della capacità di agire.
Quando è obbligatorio il difensore nel procedimento?
Sulla base dell’interpretazione indicata dalla Corte, il difensore tecnico è necessario quando il provvedimento che il giudice intende emettere — anche nel formato dell’amministrazione di sostegno — produce effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli dell’interdizione o dell’inabilitazione. Per i provvedimenti minori, che incidono solo su categorie di atti specifici, non è richiesto.
Che cos’è l’interpretazione costituzionalmente orientata?
Il giudice comune è tenuto a interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione prima di sollevare una questione di legittimità. Se la norma si presta a due interpretazioni, una costituzionale e una incostituzionale, deve adottare la prima. Solo quando ciò non è possibile può sollevare la questione davanti alla Corte.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, parametro principale per valutare l’obbligo del difensore nel procedimento di tutela
- Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, rilevante per la protezione della persona con disabilità grave
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