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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica di Milano, in relazione alle indagini sul sequestro di Abu Omar. Il PCM sosteneva che le indagini e la richiesta di rinvio a giudizio avevano violato il segreto di Stato ritualmente apposto ai sensi della legge n. 801/1977.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il sequestro e la resa extragiudiziale («extraordinary rendition») di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, avvenuta a Milano nel 2003 con il coinvolgimento di funzionari del SISMi (il servizio di intelligence militare italiano) e di agenti della CIA. La Procura di Milano aveva svolto indagini, utilizzato documenti coperti da segreto di Stato e chiesto il rinvio a giudizio di numerosi imputati. Il Presidente del Consiglio aveva apposto il segreto di Stato e aveva promosso conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37 della legge n. 87/1953). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto nei confronti del Procuratore della Repubblica di Milano, sostenendo che l’attività investigativa e la richiesta di rinvio a giudizio avevano leso le attribuzioni costituzionali del PCM in materia di segreto di Stato e sicurezza nazionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, tanto sotto il profilo soggettivo (il PM è un potere dello Stato capace di esprimere in modo definitivo la volontà del potere giudiziario) quanto sotto quello oggettivo (la tutela del segreto di Stato è attribuzione costituzionalmente garantita del PCM, e la violazione è stata configurata in modo non arbitrario). La pronuncia è una valutazione prima facie, in assenza di contraddittorio, che non pregiudica la decisione di merito.
Il principio
Il Presidente del Consiglio dei ministri è il titolare della tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, sotto il controllo del Parlamento. Le attribuzioni del PCM in questa materia sono costituzionalmente garantite e possono dare origine a un conflitto di attribuzione quando siano lese da atti dell’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione sorge quando un potere dello Stato (Parlamento, Governo, autorità giudiziaria) ritiene che un atto di un altro potere abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è competente a risolverlo ai sensi degli artt. 134 e 37 della legge n. 87/1953. La dichiarazione di ammissibilità è solo il primo passo del procedimento.
Cosa si intende per segreto di Stato?
Il segreto di Stato è apposto dal Presidente del Consiglio su atti, notizie, documenti e cose la cui divulgazione possa recare danno alla sicurezza dello Stato. La legge n. 801/1977 (ora sostituita dalla l. n. 124/2007) ne disciplinava l’apposizione e l’opponibilità all’autorità giudiziaria. Il giudice non può utilizzare nei procedimenti penali elementi coperti da segreto di Stato ritualmente confermato.
Qual è stato l’esito definitivo del caso Abu Omar?
Questa ordinanza del 2007 riguarda solo la fase di ammissibilità. La Corte si è successivamente pronunciata nel merito con la sentenza n. 106/2009, accogliendo parzialmente il conflitto e imponendo all’autorità giudiziaria di non utilizzare alcuni documenti secretati, pur confermando la possibilità di procedere penalmente per i fatti non coperti da segreto.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo, rilevante per il bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.