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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del GIP/GUP del Tribunale di Milano. Il giudice dell’udienza preliminare aveva emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti di funzionari del SISMi basandosi su prove acquisite in violazione del segreto di Stato. Questo è il secondo conflitto nel medesimo caso Abu Omar (il primo, n. 124/2007, era contro il PM).
Di cosa si tratta
Nell’ambito dello stesso procedimento relativo al sequestro di Abu Omar, il GIP/GUP del Tribunale di Milano aveva emesso il 16 febbraio 2007 un decreto che disponeva il giudizio nei confronti di funzionari del SISMi e di agenti stranieri. Il Presidente del Consiglio aveva già sollevato un primo conflitto contro la Procura (n. 124/2007); ora ne solleva un secondo contro il GUP, poiché il decreto di rinvio a giudizio si basava sugli stessi atti già contestati come coperti da segreto di Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del GIP in funzione di GUP presso il Tribunale di Milano, in riferimento al decreto che dispone il giudizio emesso il 16 febbraio 2007 per essere stato adottato anche sulla base di fonti di prova incise dal segreto di Stato. Il PCM sosteneva che la violazione del segreto da parte del GUP fosse automatica conseguenza della pregressa violazione operata dalla Procura.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la natura di potere dello Stato del GIP/GUP e la configurabilità della lesione delle attribuzioni del PCM in materia di segreto di Stato. Come nel caso n. 124/2007, la valutazione è prima facie, in assenza di contraddittorio, e lascia impregiudicata ogni decisione di merito. La Corte ha disposto le notifiche necessarie per proseguire il giudizio.
Il principio
Il giudice dell’udienza preliminare che emette decreto di rinvio a giudizio basandosi su atti già oggetto di un conflitto di attribuzione per violazione del segreto di Stato può essere a sua volta convenuto in un autonomo conflitto. La natura diffusa del potere giudiziario non impedisce che ciascun organo giudicante sia soggetto passivo di un conflitto di attribuzione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra questo conflitto e quello n. 124/2007?
Il conflitto n. 124/2007 era diretto contro la Procura della Repubblica per l’attività investigativa e la richiesta di rinvio a giudizio. Il conflitto n. 125/2007 è diretto contro il GIP/GUP per il decreto che ha disposto il giudizio. Entrambi riguardano lo stesso procedimento sul sequestro di Abu Omar, ma coinvolgono organi giudiziari diversi in fasi processuali distinte.
Può un giudice dell’udienza preliminare essere parte in un conflitto di attribuzione?
Sì: la natura diffusa del potere giudiziario implica che ogni organo giurisdizionale possa essere considerato espressione del potere dello Stato e, conseguentemente, parte passiva in un conflitto di attribuzione. La Corte ha confermato questa lettura, richiamando la sentenza n. 225/2001.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
Dopo l’ammissibilità, il conflitto prosegue nella fase di merito, in contraddittorio tra le parti. La Corte dovrà stabilire se le attribuzioni del PCM siano state effettivamente lese e, in caso affermativo, annullare l’atto lesivo. L’esito definitivo del caso si è avuto con la sentenza n. 106/2009.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo, rilevante nel bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali nel caso Abu Omar
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