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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 165/1997, sollevate dal TAR Sicilia in relazione all’esclusione del personale di polizia dall’istituto dell’ausiliaria. Le questioni erano già state decise con ord. n. 387/2002, erano formulate in via alternativa e difettavano di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Un ispettore superiore della Polizia di Stato aveva chiesto il collocamento in ausiliaria, istituto che consente di percepire un supplemento pensionistico durante un periodo di disponibilità al servizio. Il d.lgs. 165/1997 esclude dall’ausiliaria il personale di polizia, prevedendo però un incremento compensativo del montante contributivo. Il TAR Sicilia aveva sollevato questione perché il compenso alternativo non era applicabile a chi aveva il regime retributivo (non contributivo).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria per il personale della Polizia di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per tre ragioni concorrenti: la questione era sostanzialmente identica a quella già decisa nel merito con l’ordinanza n. 387 del 2002; le questioni erano formulate in via alternativa, il che le rendeva entrambe inammissibili; la motivazione sulla non manifesta infondatezza era carente, non tenendo conto delle differenze tra regime contributivo e retributivo.
Il principio
La proposizione di questioni di legittimità costituzionale in via alternativa (vale a dire chiedendo alla Corte di scegliere tra più soluzioni possibili) le rende entrambe manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente deve individuare con precisione la norma impugnata e la soluzione costituzionalmente necessaria, motivando adeguatamente sulla non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cos’è l’istituto dell’ausiliaria?
L’ausiliaria è un istituto previdenziale del settore militare che consente al personale di restare in una posizione di disponibilità al servizio per un periodo dopo il raggiungimento dei limiti di età, percependo un supplemento economico. Il d.lgs. 165/1997 lo ha escluso per alcune categorie, prevedendo un meccanismo compensativo di incremento del montante contributivo.
Perché la questione era già stata decisa?
Con l’ordinanza n. 387/2002 la Corte aveva già esaminato la questione sulla stessa norma, ritenendola manifestamente infondata perché il meccanismo compensativo dell’incremento del montante costituiva adeguata alternativa all’ausiliaria. Il TAR proponeva ora una variante della stessa questione, incentrata sull’inapplicabilità del compenso a chi ha il regime retributivo.
Cosa significa motivare adeguatamente sulla rilevanza?
Il giudice rimettente deve spiegare perché la questione è rilevante nel giudizio a quo (cioè la sua decisione dipende dall’esito della questione costituzionale) e perché la norma non è manifestamente infondata. Senza tale motivazione, la Corte non può pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra personale militare con diverso regime pensionistico
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamato in relazione all’organizzazione del personale di polizia
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