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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria sull’art. 1, comma 291, della legge finanziaria 2006, che attribuisce allo Stato il potere di definire criteri e modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie. La norma, interpretata in modo conforme al riparto costituzionale delle competenze, non lede l’autonomia regionale in materia sanitaria purché il decreto ministeriale sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Di cosa si tratta
Tre Regioni (Toscana, Piemonte, Liguria) avevano impugnato la legge finanziaria 2006 nella parte in cui consentiva al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, di stabilire con decreto i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura. Le Regioni sostenevano che si trattasse di normazione di dettaglio ricadente nella loro competenza concorrente in materia di tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti contestavano l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione. Sostenevano che la certificazione dei bilanci delle istituzioni sanitarie rientrasse nella normazione di dettaglio di competenza regionale e che demandarne la disciplina a un regolamento statale violasse la ripartizione delle competenze normative introdotta dalla riforma del Titolo V.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che il potere attribuito ai Ministri debba essere interpretato come potere di adottare misure tecniche per garantire l’effettività e la comparabilità dei dati a livello nazionale — funzione riconducibile alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Elemento decisivo è la previsione dell’intesa in sede di Conferenza unificata, che garantisce il coinvolgimento regionale e impedisce indebiti condizionamenti dell’autonomia delle Regioni.
Il principio
La necessità di comparabilità e certificazione dei bilanci delle istituzioni sanitarie a livello nazionale rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), a condizione che il relativo decreto ministeriale sia adottato previa intesa con le Regioni in sede di Conferenza unificata, garantendo così la leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.
Domande e risposte
Perché le Regioni ritenevano incostituzionale la norma?
Ritenevano che la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie fosse materia di dettaglio, rientrante nella propria competenza concorrente in materia di tutela della salute e di organizzazione del sistema sanitario regionale, non modificabile con decreto ministeriale statale.
Qual è la differenza tra principi fondamentali e normazione di dettaglio nella sanità?
Nelle materie a competenza concorrente, come la tutela della salute, lo Stato può fissare solo i principi fondamentali, lasciando alle Regioni la normazione di dettaglio. La Corte ha ritenuto che la certificazione standardizzata dei bilanci sanitari serva a garantire la comparabilità nazionale dei dati, funzione rientrante nei principi di coordinamento della finanza pubblica.
Che ruolo ha la Conferenza unificata?
La previsione dell’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome è la garanzia procedimentale che rende la norma costituzionalmente legittima: le Regioni partecipano attivamente alla definizione dei criteri, e conservano il diritto di ricorrere alla Corte in caso di lesione della propria autonomia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica
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