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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità sull’art. 62, comma 1, lettera a), della legge finanziaria 2003 (condono edilizio), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Benevento aveva dubitato della legittimità della norma che, nell’ambito del condono edilizio del 2003 (l. n. 289/2002), sospendeva i giudizi tributari pendenti in attesa della definizione del procedimento di condono. Due ordinanze di rimessione erano state riunite dalla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Benevento ha sollevato — in due ordinanze riunite — questione di legittimità costituzionale dell’art. 62, comma 1, lettera a), della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, per la sospensione dei giudizi tributari pendenti disposta dalla norma in pendenza di condono.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità. La sospensione dei giudizi tributari in pendenza di condono è strumentale al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e non lede il diritto di difesa (art. 24 Cost.), trattandosi di una sospensione temporanea giustificata da ragioni di coordinamento procedurale.
Il principio
La sospensione temporanea di un giudizio pendente, disposta dalla legge in attesa della definizione di un procedimento amministrativo alternativo (come il condono), non viola il diritto di difesa né il principio di buon andamento dell’amministrazione, purché la sospensione sia limitata nel tempo e giustificata da esigenze di coordinamento.
Domande e risposte
Che cos’è il condono edilizio del 2003?
Il condono edilizio previsto dall’art. 32 della l. n. 326/2003 (inserito nel d.l. n. 269/2003) consentiva la regolarizzazione di abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, previo pagamento di un’oblazione e degli oneri concessori.
Perché la sospensione del giudizio non viola l’art. 24 Cost.?
Il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. non è assoluto: può essere temporaneamente compresso quando sussistono ragioni di coordinamento procedimentale adeguate. La sospensione non impedisce definitivamente il ricorso al giudice, ma lo rinvia in attesa della definizione del condono.
Cosa succede se il condono non viene perfezionato?
Se il procedimento di condono non si conclude (ad esempio per mancato pagamento dell’oblazione), la sospensione cessa e il giudizio tributario riprende il suo corso normale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di azione e difesa in giudizio
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica
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