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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione a un’ordinanza del Tribunale di Roma: l’atto impugnato (fissazione udienza di trattazione) è un atto dovuto del giudice che non lede in sé alcuna prerogativa regionale.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva proposto conflitto di attribuzione dopo che il Tribunale di Roma aveva fissato l’udienza di trattazione in una causa per risarcimento danni promossa nei confronti del consigliere regionale Gianfranco Bettin per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. La Regione sosteneva che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità garantita ai consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 122, quarto comma, 121 e 123 della Costituzione, in relazione all’ordinanza con cui il giudice istruttore del Tribunale di Roma aveva fissato l’udienza di trattazione nel giudizio civile promosso dal dott. Corrado Clini contro il consigliere regionale Bettin.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il provvedimento impugnato — la fissazione dell’udienza di trattazione — era un atto processuale dovuto (art. 180 c.p.c.), privo di qualsivoglia valutazione nel merito delle eccezioni di insindacabilità. Non integrava quindi un atto di esercizio del potere giurisdizionale in grado di ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile solo quando l’atto impugnato esprima l’esercizio di un potere del soggetto ricorrente e possa concretamente ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite. Un atto processuale meramente preparatorio (fissazione dell’udienza) non può essere fonte di un conflitto di attribuzione.
Domande e risposte
L’insindacabilità dei consiglieri regionali è analoga a quella dei parlamentari?
Sì, ma con differenze. L’art. 122, quarto comma, Cost. garantisce ai consiglieri regionali l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, in modo analogo all’art. 68 per i parlamentari. Anche qui è necessario il nesso funzionale con l’attività consiliare.
Che cos’è l’udienza di trattazione?
L’udienza di trattazione è la prima udienza nel processo civile in cui vengono discusse le questioni processuali e di merito, vengono precisate le eccezioni, si definisce il thema decidendum. La sua fissazione da parte del giudice è un atto dovuto che non pregiudica alcun diritto delle parti.
Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione «da menomazione» e «vindicatio potestatis»?
Nel conflitto da menomazione, un potere sostiene che l’atto di un altro potere abbia ridotto la propria sfera di attribuzioni. Nella vindicatio potestatis, un potere rivendica la propria competenza su un atto che non è stato ancora adottato dall’altro. Nel caso di specie è stato proposto un conflitto da menomazione.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — Insindacabilità dei consiglieri regionali per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
- Art. 121 della Costituzione — Organi della Regione e loro funzioni
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