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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla nota II-bis, comma 4, dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro), nella parte in cui impone di adibire a propria abitazione principale il secondo immobile acquistato per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Di cosa si tratta
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa prevedono, tra le condizioni per non decadere dal beneficio già fruito, che il contribuente venda la precedente abitazione e acquisti un nuovo immobile entro un anno, adibendolo a propria abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale di Udine era chiamata a decidere su un caso in cui il contribuente, trasferitosi per lavoro in altra località, non aveva adibito il nuovo immobile ad abitazione principale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Udine ha impugnato l’ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la decadenza sia evitata anche mediante l’acquisto della nuda proprietà o altri diritti reali minori, e nella parte in cui impone di adibire il secondo immobile ad abitazione principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva tenuto conto della possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione: l’Avvocatura dello Stato aveva prospettato che la norma possa essere letta nel senso di consentire l’acquisto di qualunque dei diritti indicati al comma 1 (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione), e che il requisito dell’abitazione principale non sia irragionevole in quanto diretto a escludere le operazioni speculative.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione; la mancata considerazione di tale possibilità, segnalata dall’Avvocatura dello Stato, rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
In quali casi si decade dalle agevolazioni prima casa?
Tra le ipotesi principali: la mancata trascrizione della residenza nel comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; la vendita dell’immobile entro 5 anni senza riacquistare un’altra abitazione principale entro l’anno; il mancato utilizzo come abitazione principale dell’immobile riacquistato.
Che cosa ha osservato l’Avvocatura dello Stato?
Ha sostenuto che la norma può essere interpretata nel senso che la decadenza è evitata dall’acquisto di qualsiasi diritto reale indicato al comma 1, e che il requisito dell’abitazione principale non è irragionevole perché mira a escludere acquisti speculativi dal beneficio fiscale.
Perché l’art. 35 Cost. era stato invocato?
Perché il contribuente aveva acquistato il secondo immobile in una città diversa da quella di residenza per esigenze lavorative, sostenendo che l’obbligo di adibire quell’immobile ad abitazione principale discriminasse chi si sposta per lavoro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro principale
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro e libertà di emigrazione, parametro evocato
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