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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, che applica retroattivamente alle società con personalità giuridica la regola per cui le sanzioni amministrative tributarie sono a esclusivo carico della persona giuridica (e non dei suoi rappresentanti). Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 ha stabilito che le sanzioni amministrative tributarie relative ai rapporti fiscali propri di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica. Il comma 2 della norma applica retroattivamente questo principio alle violazioni già commesse ma non ancora contestate o sanzionate alla data di entrata in vigore del decreto. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva sollevato questione di legittimità in un contenzioso relativo al tributo speciale per il deposito in discarica.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 23, 25 e 77 Cost., sostenendo che la retroattività della norma violasse i principi di ragionevolezza, di certezza del diritto e di irretroattività della legge tributaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente si era limitato ad affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale che ha più volte escluso che l’irretroattività della legge tributaria abbia rango costituzionale (al di fuori della materia penale ex art. 25 Cost.).

Il principio

Il divieto di retroattività della legge tributaria non ha rango costituzionale al di fuori della materia penale; chi solleva questione di legittimità costituzionale invocandolo deve confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale consolidata in senso contrario, pena la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003?

Che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica, eliminando la responsabilità solidale del rappresentante legale.

Perché la retroattività era problematica?

Perché applicava il nuovo regime anche a violazioni già commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, modificando retroattivamente i soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni per fatti già accaduti.

La retroattività della legge tributaria è vietata dalla Costituzione?

No, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte. Il divieto di retroattività ha rango costituzionale solo per la legge penale (art. 25 Cost.); in materia tributaria è un principio di civiltà giuridica tutelato dalla legge ordinaria, ma non dalla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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