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La Camera dei deputati non può dichiarare insindacabili le dichiarazioni di un parlamentare rese fuori sede parlamentare, in una riunione di partito, quando non sussiste nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni. La Corte annulla la delibera di insindacabilità adottata nei confronti del deputato Nicola Vendola.
Di cosa si tratta
Nel 2001 il deputato Nicola Vendola, in un’assemblea di partito a Terlizzi, aveva pronunciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di alcuni imprenditori e di un magistrato. I querelanti avevano sporto denuncia per diffamazione aggravata. La Camera dei deputati aveva però dichiarato insindacabili quelle affermazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Trani aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Trani ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali a seguito della delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vendola in un’assemblea di partito costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Annulla conseguentemente la delibera di insindacabilità. L’intervento del deputato Vendola nel giudizio è dichiarato inammissibile.
Il principio
Le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni rese in sede di riunione di partito, su vicende locali, non integrano tale nesso e non sono coperte da immunità.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (ad esempio la Camera dei deputati) abbia invaso le proprie sfere di competenza costituzionalmente garantite.
Quando una dichiarazione di un parlamentare è insindacabile?
Secondo l’art. 68, primo comma, della Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede però un nesso funzionale stretto: le dichiarazioni devono essere rese in connessione diretta con l’attività parlamentare.
Che cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?
Annullata la delibera, il procedimento penale per diffamazione può riprendere davanti al giudice ordinario, che potrà valutare autonomamente se le dichiarazioni integrino il reato contestato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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