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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude il patrocinio a spese dello Stato per gli indagati o imputati di reati tributari. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente specificato la propria posizione in merito alla precedente ordinanza n. 251 del 2005, che aveva già dichiarato inammissibile la medesima questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consente ai cittadini non abbienti di ottenere un difensore pagato dall’erario. La norma impugnata esclude questo beneficio per chi è imputato o indagato per reati di evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento a carico di un soggetto accusato di aver emesso fatture false per consentire a terzi l’evasione fiscale.

La questione di legittimità costituzionale

Il rimettente, Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha impugnato l’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. A suo avviso la norma crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra imputati per reati tributari e imputati per altri reati, e comprime il diritto di difesa dei non abbienti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La stessa questione era già stata dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 251 del 2005 per mancata indicazione dei presupposti reddituali. In questa nuova ordinanza il rimettente, pur avendo precisato la sussistenza dei requisiti di reddito, non ha adeguatamente confrontato la propria motivazione con i rilievi svolti dalla Corte nella precedente pronuncia, né ha spiegato per quali ragioni le considerazioni ivi svolte non varrebbero nel caso di specie.

Il principio

Chi solleva nuovamente una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile deve confrontarsi analiticamente con le ragioni della precedente declaratoria di inammissibilità, pena la manifesta inammissibilità della nuova ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Chi non può accedere al patrocinio a spese dello Stato secondo la norma impugnata?

L’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 esclude il beneficio per l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

Perché si trattava di una riproposta della medesima questione già dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 251 del 2005, senza che il rimettente avesse adeguatamente spiegato per quali ragioni i rilievi di quella pronuncia non si applicassero al caso concreto.

Il merito della questione è stato esaminato?

No. La Corte non ha esaminato il merito — cioè se l’esclusione del patrocinio per i reati tributari sia o meno costituzionalmente legittima — perché la questione era inammissibile sul piano processuale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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