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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente (TAR Puglia – Lecce) affinché rivaluti la rilevanza della questione sull’art. 8-bis del d.l. 136/2004, che estendeva le riserve di posti per disabili alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Una sopravvenuta sentenza della stessa Corte (n. 190/2006) aveva già dichiarato incostituzionale l’intera norma impugnata.

Di cosa si tratta

Il TAR Puglia – sezione staccata di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis del d.l. 136/2004, che estendeva le riserve di posti previste dalla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Secondo il rimettente, la norma avrebbe violato gli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, eccedendo gli “adeguati livelli di tutela” per i soggetti svantaggiati e comprimendo l’esigenza di selezionare i soggetti maggiormente idonei per le posizioni di responsabilità.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 8-bis del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella l. 186/2004. Parametri costituzionali: artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, ordinanza del 20 marzo 2006 (r.o. n. 452 del 2006).

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alla proposizione della questione, la Corte — con la sentenza n. 190 del 2006 — aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis nella parte relativa alle procedure di conferimento degli incarichi di presidenza, nonché in via consequenziale l’illegittimità della parte residua dello stesso articolo. Il rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale sopravvenuta pronuncia.

Il principio

Quando, in pendenza del giudizio di costituzionalità, la Corte pronuncia sentenza di incostituzionalità sulla norma impugnata (o su parte di essa con effetti sul tutto), gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 8-bis del d.l. 136/2004?

Estendeva le riserve di posti per le persone con disabilità (previste dalla legge 68/1999) alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, compresi gli incarichi di presidenza degli istituti scolastici.

Cosa è successo con la sentenza n. 190 del 2006?

La Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 8-bis nella parte relativa alle procedure per gli incarichi di presidenza, con dichiarazione di incostituzionalità consequenziale dell’intera norma residua. Questo ha reso necessaria la restituzione degli atti perché il giudice rimettente rivalutasse se la questione fosse ancora rilevante nel suo giudizio.

Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?

La Corte costituzionale, invece di decidere nel merito, restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione affinché egli valuti se, alla luce di fatti sopravvenuti (come una nuova legge o una pronuncia della stessa Corte), la questione sia ancora rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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