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La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 159, 160, 420-quater comma 1, e 484 del c.p.p., relativa al processo celebrato in absentia nei confronti di un imputato irreperibile. La disciplina del processo in contumacia dell’irreperibile non viola gli artt. 3, 10, 97 e 111 della Costituzione, poiché il sistema già prevede misure di tutela adeguate e la Corte EDU stessa non esclude misure ripristinatorie.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pinerolo, nel corso di un procedimento penale a carico di una persona irreperibile imputata di tentata violazione di domicilio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale. Le norme disciplinano le notifiche all’irreperibile mediante consegna al difensore d’ufficio e la possibilità di celebrare il dibattimento in assenza dell’imputato che non si è presentato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale. Parametri costituzionali: artt. 3, 10 primo comma, 97 primo comma e 111 secondo, terzo e quarto comma della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pinerolo, ordinanza del 31 gennaio 2006 (r.o. n. 135 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. L’art. 10, primo comma, Cost. (norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) non è un autonomo parametro nella specie: il rimettente lo evoca più come fonte ispiratrice che come parametro autonomo. L’art. 97 Cost. non riguarda la disciplina dell’attività giurisdizionale. L’art. 3 Cost. non è violato perché la situazione dell’irreperibile non è comparabile con quella dell’incapace, che può essere fisicamente presente e per il quale la legge prevede un curatore speciale. La Corte di Strasburgo (caso Sejdovic, Grande Camera, 1° marzo 2006) non esclude misure ripristinatorie adeguate.
Il principio
La disciplina del processo in absentia nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), purché il sistema garantisca all’imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del processo la possibilità di usufruire di adeguate misure ripristinatorie.
Domande e risposte
Come viene notificata la citazione all’imputato irreperibile?
Ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p., quando l’imputato non è reperibile nonostante le ricerche, viene emesso un decreto di irreperibilità e la notifica viene eseguita mediante consegna di copia al difensore d’ufficio, che rappresenta legalmente l’imputato assente.
L’Italia può celebrare un processo penale in assenza dell’imputato?
Sì: il processo può svolgersi in assenza dell’imputato irreperibile. Il sistema garantisce tuttavia forme di tutela, tra cui la possibilità di misure ripristinatorie se l’imputato dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento.
Qual è la differenza tra irreperibile e incapace ai fini processuali?
L’incapace può essere fisicamente presente al processo e per lui la legge prevede la nomina di un curatore speciale. L’irreperibile, invece, non è fisicamente presente: le sue situazioni non sono comparabili sul piano del trattamento processuale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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