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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Salerno sull’art. 10, comma 2, della legge n. 251/2005. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie sottoposta al suo esame né motivato sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge ex Cirielli (n. 251/2005), contestando le disposizioni in materia di prescrizione come dirette “unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano già incardinati”. Il rimettente riteneva la norma in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la persona umana.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha impugnato l’art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. La norma censurata riguardava le disposizioni transitorie in materia di prescrizione penale introdotte dalla legge ex Cirielli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo aveva omesso sia di descrivere la fattispecie sottoposta al proprio vaglio sia di motivare adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Tali omissioni, secondo la costante giurisprudenza della Corte, determinano automaticamente l’inammissibilità.

Il principio

La mancata illustrazione della fattispecie concreta e l’assenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale comportano la sua manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa si intende per “rilevanza” di una questione di legittimità costituzionale?

La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio in corso: se la questione non venisse decisa, il processo non potrebbe essere definito.

Perché il giudice deve descrivere la fattispecie concreta?

Perché la Corte costituzionale deve poter verificare che la norma impugnata incida effettivamente sul giudizio a quo, il che è impossibile senza conoscere i fatti del caso.

Questa inammissibilità significa che la norma è costituzionale?

No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non è un giudizio nel merito sulla norma, ma riguarda esclusivamente i vizi formali dell’ordinanza di rimessione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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