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Con l’ordinanza n. 86 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge regionale Marche n. 23 del 1995 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata. La Corte rileva che la questione è irrilevante nel giudizio a quo: il giudice tributario doveva pronunciarsi sul regime fiscale della trattenuta già operata, non sulla legittimità di operarla. La questione di incostituzionalità investe un profilo estraneo all’oggetto del giudizio principale.
Di cosa si tratta
Un consigliere regionale delle Marche aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF pagata sulla trattenuta obbligatoria del 20% operata sulla sua indennità di carica a titolo di contributo per l’assegno vitalizio (art. 3, comma 2, l.r. Marche n. 23 del 1995). Sosteneva che tale trattenuta, avendo natura previdenziale, non dovesse essere soggetta a IRPEF. La Commissione tributaria di Macerata, invece di risolvere la questione fiscale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa disciplina regionale che prevedeva la trattenuta e il vitalizio.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Macerata ha sollevato questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche n. 23 del 1995, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale, materia di competenza esclusiva statale), censurandone la legittimità sostanziale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza. Il giudice tributario era chiamato a decidere se la trattenuta già operata sulla indennità di carica fosse soggetta o meno a prelievo IRPEF: per lui, l’esistenza della trattenuta era un fatto dato, non un fatto da valutare. La questione di legittimità sollevata (se la trattenuta e il vitalizio fossero legittimamente previsti dalla legge regionale) è estranea all’oggetto del giudizio a quo e, pertanto, irrilevante.
Il principio
La rilevanza è presupposto di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale: la norma impugnata deve trovare applicazione nel giudizio a quo in modo che la sua eventuale incostituzionalità incida sulla decisione del giudice rimettente. Se la questione di legittimità investe una norma estranea all’oggetto del giudizio principale, essa è inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cosa doveva decidere in realtà la Commissione tributaria?
Doveva decidere se la trattenuta obbligatoria del 20% sull’indennità di carica dei consiglieri regionali — già operata per legge — avesse natura previdenziale o meno, e di conseguenza se fosse esente da IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR. Questa era la questione fiscale rilevante, non la legittimità costituzionale della norma che prevedeva la trattenuta.
Perché la Commissione tributaria aveva sollevato questione di costituzionalità invece di decidere la causa?
Probabilmente perché aveva ritenuto che, per decidere sul regime fiscale della trattenuta, fosse necessario prima stabilire se la disciplina regionale fosse costituzionalmente legittima. La Corte ha respinto questo ragionamento, affermando che la natura fiscale della trattenuta va accertata applicando le norme tributarie, non attraverso un giudizio di costituzionalità sulla norma regionale.
L’assegno vitalizio dei consiglieri regionali ha natura previdenziale?
La questione della natura previdenziale o assistenziale degli assegni vitalizi è controversa. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 289 del 1994, aveva qualificato il vitalizio parlamentare come “particolare tipo di previdenza”. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte non si è pronunciata sul merito, avendo dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.