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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 79 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater della legge penitenziaria, introdotti dalla legge ex Cirielli del 2005, nella parte in cui non consentono la concessione dei benefici ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, avevano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato. La Corte afferma che le nuove preclusioni non possono retroattivamente annullare il percorso rieducativo già positivamente realizzato dal condannato.

Di cosa si tratta

La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) aveva introdotto nuove e più severe preclusioni all’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale per i recidivi reiterati e per chi aveva commesso il reato di evasione. Il problema era che la nuova disciplina si applicava retroattivamente anche a condannati che, secondo le regole vigenti al momento della condanna, avevano già acquisito il diritto al beneficio e avevano svolto un percorso rieducativo con esito positivo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato questione di legittimità degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui modificando l’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 prevedono l’applicazione retroattiva delle nuove preclusioni a chi aveva già maturato le condizioni per il beneficio prima dell’entrata in vigore della nuova legge, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui non prevedono che i benefici possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 avessero già raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. La vanificazione retroattiva del percorso rieducativo già positivamente compiuto è incompatibile con la finalità costituzionale della pena.

Il principio

La finalità rieducativa della pena impone che il legislatore, nel modificare in senso restrittivo la disciplina delle misure alternative, non possa incidere negativamente sui risultati rieducativi già positivamente raggiunti dal condannato secondo la normativa previgente. L’applicazione retroattiva di nuove preclusioni a chi aveva già maturato le condizioni per il beneficio costituisce una “brusca interruzione” del percorso rieducativo priva di giustificazione costituzionale.

Domande e risposte

La legge ex Cirielli poteva applicarsi ai processi già in corso?

In via generale sì, ma con un limite costituzionale: non poteva escludere i benefici penitenziari per chi, secondo la vecchia disciplina, aveva già maturato le condizioni per ottenerli e aveva compiuto un percorso rieducativo adeguato. In quei casi la nuova legge non poteva operare retroattivamente.

Chi era il ricorrente nel giudizio principale?

Un condannato per evasione, recidivo reiterato, che aveva già fruito una volta dell’affidamento in prova con esito positivo. Secondo la nuova legge, per i recidivi reiterati e per chi aveva precedentemente fruito di misure alternative, le stesse non erano più concedibili. La Corte ha ritenuto illegittima questa preclusione retroattiva.

Questo principio si applica anche ad altri benefici penitenziari oltre all’affidamento in prova?

Sì. La Corte ha enunciato un principio generale: le valutazioni di carattere preventivo operate dal legislatore non possono incidere negativamente sui risultati già positivamente raggiunti dal condannato nel percorso rieducativo. Il principio si applica a tutte le misure alternative e a tutti i benefici penitenziari che presuppongono la verifica del percorso rieducativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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