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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il GUP del Tribunale di Torino contestava la norma che punisce chi favorisce l’ingresso clandestino in un Paese terzo, ma ha motivato la questione solo per rinvio alla propria precedente ordinanza, senza redigere una motivazione autonoma.
Di cosa si tratta
L’art. 12, comma 1, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) punisce, tra l’altro, chi compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina. Il GUP di Torino riteneva questa norma eccessivamente vaga (art. 25 Cost.) e in contrasto con la libertà di emigrazione (art. 35, comma 4, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Torino ha sollevato questione sull’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui punisce chi favorisce l’ingresso clandestino in un Paese terzo del quale la persona non è cittadina. Parametri: artt. 25 (legalità penale e tassatività) e 35, quarto comma (libertà di emigrazione), della Costituzione.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha redatto una motivazione autonoma e autosufficiente: si è limitato a richiamare per relationem la propria precedente ordinanza (r.o. n. 698/2004), già restituita dalla Corte per ius superveniens, senza verificare se i dubbi di costituzionalità persistessero alla luce della modifica normativa intervenuta nel 2004. Ogni questione di costituzionalità deve avere una motivazione autonoma.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere motivata in modo autosufficiente: non è ammissibile motivare solo per relationem rinviando al contenuto di una precedente ordinanza dello stesso o di diverso giudice. Il rimettente deve riproporre e aggiornare i propri argomenti alla luce dell’eventuale ius superveniens.
Domande e risposte
Cosa si intende per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso un Paese terzo”?
Non si tratta dell’ingresso in Italia, ma dell’aiuto a far entrare clandestinamente una persona in un altro Paese. Ad esempio, chi organizza il trasferimento di migranti irregolari dalla Grecia verso la Germania commette questa condotta ai sensi dell’art. 12, comma 1, T.U. immigrazione.
Perché il rimettente contestava il principio di legalità (art. 25 Cost.)?
La norma non specificava con precisione sufficiente gli elementi costitutivi della condotta (cosa significa esattamente “atti diretti a procurare” l’ingresso illegale?). Il principio di tassatività richiede che la fattispecie penale sia descritta in modo da consentire al cittadino di prevedere quali comportamenti siano vietati.
L’art. 35, comma 4, della Costituzione tutela la libertà di emigrazione?
Sì, la Costituzione riconosce la libertà di emigrazione e tutela i lavoratori italiani all’estero. Il rimettente sosteneva che punire chi aiuta altri a emigrare (anche clandestinamente) potesse ledere questo diritto, salvo che ricorrano le aggravanti del comma 3-bis dell’art. 12 T.U. (finalità di lucro, messa in pericolo della vita).
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale e giudice naturale precostituito per legge
- Art. 35 della Costituzione — Tutela del lavoro — libertà di emigrazione riconosciuta come diritto
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