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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze identiche, aveva contestato norme del Codice della strada (sanzione per guida senza casco e confisca del veicolo), ma senza fornire alcuna motivazione sulle singole fattispecie e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Gli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, del Codice della strada prevedono sanzioni per guida di ciclomotori e motocicli senza casco omologato, inclusa la confisca del veicolo. Il Giudice di pace di Scicli aveva sollevato sei questioni identiche di legittimità costituzionale di tali norme, senza tuttavia descrivere i fatti specifici di ciascun giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze, ha sollevato questione sugli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per radicale carenza di motivazione. Le sei ordinanze di rimessione non descrivono le fattispecie concrete di ciascun giudizio, si limitano a enunciare il contrasto con i parametri costituzionali senza argomentarlo e non motivano sulla non manifesta infondatezza. La Corte richiama la costante giurisprudenza in materia (ordinanze n. 376/2006, n. 459/2006, n. 439/2006, n. 339/2006) che sanziona con l’inammissibilità tali carenze.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve descrivere la fattispecie concreta di ciascun giudizio, spiegare perché la norma è applicabile al caso e argomentare perché essa potrebbe essere incostituzionale. Non basta enunciare i parametri costituzionali: occorre motivare il nesso tra norma impugnata e parametro violato.
Domande e risposte
La confisca del ciclomotore è sproporzionata per guida senza casco?
La questione di proporzionalità era al centro delle censure del rimettente, ma non è stata esaminata nel merito. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di motivazione, lasciando aperta la questione sostanziale.
La confisca vale anche se il veicolo appartiene a un terzo?
Questo era un profilo problematico segnalato dai rimettenti: la confisca ex art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. colpisce il veicolo anche se di proprietà di persona diversa dal trasgressore. La Corte, nella stessa data, ha deciso il caso più ampiamente nell’ordinanza n. 73/2007.
Qual è la sanzione per guida senza casco?
Sanzione amministrativa pecuniaria e, se il trasgressore guida un ciclomotore o motociclo, anche sospensione della patente (artt. 171-172 c.d.s.). La confisca del veicolo è stata introdotta successivamente come sanzione accessoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — vietate discriminazioni irragionevoli tra cittadini
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata — espropriazione solo per pubblico interesse
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